Cassation court allows Inps to recover solidarity contribution calculated on full pension, not just the excess over general regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the Inps's appeal against the Rome Court of Appeal, which had rejected the pensioners' request for a solidarity contribution. The pensioners argued the contribution should only cover the pension excess over the general regime, while the Inps contended it applies to the entire pension amount. The court ruled that the solidarity contribution must be calculated on the full pension to ensure the financial sustainability of the merged pension system. Consequently, the lower court's sentence was quashed, and the pensioners' claim for restitution was dismissed in the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, comma 21, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011; The solidarity contribution payable to the Inps upon the merger of special pension funds must be calculated on the entire pension amount, not merely the excess over the general regime, to guarantee the sustainability of the unified system.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TERI, SERGIO PREDEN,LUIGI CALIULO;- ricorrente -controBADIA MARIO, AMITRANO PAOLO, ARAGONA FRANCESCO,2026ARCAINI MAURIZIO, ARMAROLI VINCENZO, BALDAZZI ALDO,1546BARCAROLI MARIO, BASILE SALVATORE, BATTUELLOGIANCARLO, BOVE SERGIO, BRUNO SERGIO, CARASSAIGIOVANNI, CARSETTI ITALO, CESAREI ALBERTO,CIACCASASSI GIANNI, COCCHI ALBERTO, COLANTONIOROBERTO, D’ALOE LUCIANO, DANESE GIOVANNA, DEMASSIMO, D'EVANGELISTA ALDO, DI FALCO SALVATORE,DIMITRI FRANCESCO, DRADI PIERPAOLO, ESPOSITO FULVNuImOer,o registro generale 647/2020Numero sezionale 1546/2026LAURI BRUNO, LEVANTESI SILVANO, LUCANTONI FRANCODa,t a pubblicazione 28/05/2026MAGNI GIUSEPPE,MAZZA AGOSTINO,MINGO GIANPIERO,MONTEBELLO LUCIANO, MORETTO GIANCARLO, MOSCIAANTONIO, MUSICARELLI PIERPAOLO, NEI GIANCARLO, NERIALDO, PASQUINI GIANCARLO, PIRPAN FERNANDO, PUGLIESIGUIDO, REA ANTONIO, ROSCINI FRANCO, ROSSI ROMANO,SORBARA DOMENICO, SPADA CLAUDIO, STEFANINI GIUSEPPE,STOPPA LUCIANO, TERRENO PAOLO, VATTANI RENATO,VITTUCCI GIANNI, VLADOVICH RODOLFO, VOLPI MARIO;SABUCCHI PAUL, GRAHAM TARA in qualità di eredi SABUCCHIEMIDIO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati PAOLO BOER,ALBERTO BOER;- controricorrenti –nonché controACHILLI ANGELO, AMEDEI GIANNI, BALDACCI EUGENIO,BALDUCCI GIANCARLO, CIPRIANI PASQUALE, COCCOGIANCARLO, D’ANTUONO GAETANO, DE GIORGIS VINCENZO,LACETERA EDUARDO, LASTEI RICCARDO, MANCINI PAOLO,SAREDELLITTI ARMANDO;- intimati -avverso la sentenza n. 2640/2019 della CORTE D’APPELLO diROMA, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 1098/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere Dott.
LUCA ARIOLA.1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dall’Inps avverso la pronuncia diprimo grado che aveva accolto la domanda dei pensionatiindicati in epigrafe e condannato l’Inps a restituire il contributo- 2 -di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 20Nu1m1er,o registro generale 647/2020Numero sezionale 1546/2026conv. in l. n. 214 del 2011, prelevato sulla parte di penNsuimoenroi dii nra ccolta generale 16723/2026godimento già a carico del Fondo telefonici. Data pubblicazione 28/05/2026La Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, che il contributonon andasse calcolato sull’intero importo della pensione ingodimento, ma solo sull’eccedenza della pensione rispetto alcorrispondente trattamento del regime generale AGO a parità diretribuzione e contribuzione, essendo solo questo il vantaggiodegli iscritti ai fondi speciali rispetto ai lavoratori iscritti all’AGO.2.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso l’Inps.Mario Badia, Paolo Amitrano, Francesco Aragona, MaurizioArcaini, Vincenzo Armaroli, Aldo Baldazzi, Mario Barcaroli,Salvatore Basile, Giancarlo Battuello, Sevio Bove, Sergio Bruno,Giovanni Carassai, Italo Carsetti, Alberto Cesarei, GianniCiaccasassi, Alberto Cocchi, Roberto Colantonio, Luciano D’Aloe,Giovanna Danese, Augusto De Flammineis, Luigi Della Marra,Massimo Della Marra, Aldo D’Evangelista, Salvatore Di Falco,Levantesi, Franco Lucantoni, Giuseppe Magni, Agostino Mazza,Gianpiero Mingo, Luciano Montebello, Giancarlo Moretto,Antonio Moscia, Pierpaolo Musicarelli, Giancarlo Nei, Aldo Neri,Giancarlo Pasquini, Fernando Pirpan, Guido Pugliesi, AntonioRea, Franco Roscini, Romano Rossi, Domenico Sorbara, ClaudioSpada, Giuseppe Stefanini, Luciano Stoppa, Paolo Terreno,Renato Vattani, Gianni Vittucci, Rodolfo Vladovich, Mario VolpiMario, nonché Paul Sabucchi e Tara Graham in qualità di erediEmidio Sabucchi, hanno resistito mediante controricorso.Gli altri pensionati indicati in epigrafe sono rimasti intimati.I controricorrenti hanno depositato memoria.- 3 -3.
All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 202N6u,m eirlo registro generale 647/2020Numero sezionale 1546/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 16723/2026di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaDa,t a pubblicazione 28/05/2026c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011,conv. in l. n. 214 del 2011, per avere la Corte d’appello reputatoche, nell’ipotesi di pensione a carico del Fondo speciale Inps nelquale sono accentrate le posizioni assicurative già aperte pressoil soppresso Fondo telefonici confluite nel Fondo PensioniLavoratori Dipendenti, il contributo di solidarietà previsto dallacitata disposizione dev’essere calcolato solo sulla differenza trala pensione calcolata secondo i parametri anteriori alla l. n. 335del 1995 e quella che sarebbe spettata, a parità di condizioni,applicando i parametri dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.2.
Il motivo è fondato.2.1. Questa Corte ha affermato (v. Cass. n. 30254 del 2022)che il contributo di solidarietà di cui all’art. 24, comma 21, deld.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, istituito per ilquinquennio 2012-2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondipensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestionispeciali, sicché è posto dal legislatore a carico dell’intera quotadel trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresseanteriormente all’introduzione della normativa diarmonizzazione.2.2. Alla motivazione del citato precedente occorre fare rinvioai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.Qui è sufficiente ricordare che l’interpretazione accolta dallagiurisprudenza di questa Corte si fonda sul rilievo per cui il- 4 -contributo di solidarietà così calcolato, gravante sui titolaNrui mderio registro generale 647/2020Numero sezionale 1546/2026pensioni più elevate generate da un sistema speciale resNiudmuerao ldei r,a ccolta generale 16723/2026ma di cui si intende favorire, dopo l’assoggettamento allDaat a pubblicazione 28/05/2026gestione Inps, la progressiva omogeneizzazione con quelloordinario, soddisfa apprezzabili esigenze di sostenibilitàdell’intero sistema previdenziale, a fronte di fattori chepotrebbero incidere negativamente sulla sostenibilità del quadromacroeconomico di riferimento, causando il depauperamentodei flussi contributivi (v. nuovamente Cass. n. 30254 del 2022,pag. 5).3.
Sulla base del menzionato precedente, i cui principi sono statisuccessivamente ribaditi da questa Corte in plurime occasioni(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 1396 del 2025 e Cass. n. 23238del 2025) ed al quale va data continuità, in accoglimento delricorso la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti, la causa a decisa nel merito, con il rigetto delladomanda restitutoria formulata con l’atto introduttivo delpresente giudizio.4. Le spese dell’intero processo vanno compensate inconsiderazione della sopravvenienza del precedenteall’introduzione della lite.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva delgiudizio; compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 5 -