Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment deemed withdrawn by non-request for decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following notification of the settlement proposal. The appellant, representing an individual against INPS, had previously lost at the Court of Appeal of Turin regarding a social security decree. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the compensation of litigation costs as the only remaining procedural step.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the settlement proposal notification, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ta in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata BARBARASTARNA, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIALEGIUSEPPE MAZZINI, 25ricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZOSTUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 347 del 2022 della Corte d’appello di Torino,depositata il 21 dicembre 2022 (RG 355/21),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 29660/2022Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 16720/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, alla lucedella controvertibilità delle questioni dibattute, solo di recenteapprofondite da questa Corte, e della complessità delle tematiche, perl’interazione tra il diritto interno e il diritto dell’Unione europea;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.Roma, 27 maggio 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -