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Decreto — n. 16719/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 16719/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal against the Second Instance Court of Bari was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the forty-day period following the proposal of case definition. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction constitutes a renunciation of the appeal. Consequently, the proceedings were extinguished without the allocation of costs due to the lack of substantive defensive activity by the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, first and second periods, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal of case definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal case definition proposal statutory period extinction of proceedings Code of Civil Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, first comma, cod. proc. civ.
383 del 2023 della Corte d’appello di Bari,depositata il 24 febbraio 2023 (RG 1617/2021),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, second comma, first period, cod. proc. civ.
383 del 2023 della Corte d’appello di Bari,depositata il 24 febbraio 2023 (RG 1617/2021),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, second comma, second period, cod. proc. civ.
383 del 2023 della Corte d’appello di Bari,depositata il 24 febbraio 2023 (RG 1617/2021),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ta in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata STELLAVIGLIOTTI ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PECricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagliavvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,ESTER ADA VITA SCIPLINO, ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29resistente con procuraAvverso la sentenza n. 383 del 2023 della Corte d’appello di Bari,depositata il 24 febbraio 2023 (RG 1617/2021),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 12528/2023Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 16719/2026Data pubblicazione 28/05/2026non si devono regolare le spese, in carenza di sostanziale attivitàdifensiva della parte evocata in giudizio;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Roma, 27 maggio 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -