Italian Supreme Court dismisses appeal due to applicant's failure to request decision within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against the Brescia Court of Appeal's decision extinguished because the applicant failed to request a ruling within forty days of notification. The court noted that the applicant, represented by NYRANNE MOSHI and others, did not exercise this right despite the proposal for case settlement being communicated under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the litigation is terminated and ordered the compensation of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for settlement results in the automatic extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
n calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NYRANNE MOSHI,DANIELA PALMIERI, IVAN ASSAEL, con domicilio eletto presso lacancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZOSTUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 207 del 2022 della Corte d’appello di Brescia,depositata il 30 giugno 2022 (RGN 17/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 1062/2023Numero sezionale 489/2026Numero di raccolta generale 16716/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno compensate, alla lucedella controvertibilità delle questioni dibattute, solo di recenteapprofondite da questa Corte, e della complessità delle tematiche, perl’interazione tra il diritto interno e il diritto dell’Unione europea;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.Roma, 27 maggio 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -