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Decreto — n. 16714/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to failure to request decision within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 16714/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the forty-day period following the proposal of case definition. The appellant's counsel had previously proposed a settlement, but the appellant did not act to formalize the decision as required by law. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the costs to be compensated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal of case definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal withdrawal statutory period case definition proposal procedural extinction costs compensation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
818 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il 12 dicembre 2022 (RGN 546/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
818 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il 12 dicembre 2022 (RGN 546/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
818 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il 12 dicembre 2022 (RGN 546/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

incalce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NYRANNE MOSHI,DANIELA PALMIERI, IVAN ASSAEL, con domicilio eletto presso lacancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEricorrentecontroISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZOSTUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 818 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il 12 dicembre 2022 (RGN 546/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 12847/2023Numero sezionale 488/2026Numero di raccolta generale 16714/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, chevanno compensate, alla luce della controvertibilità delle questionidibattute, solo di recente approfondite da questa Corte, e dellacomplessità delle tematiche, per l’interazione tra il diritto interno e ildiritto dell’Unione europea;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.Roma, 27 maggio 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -