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Ordinanza — n. 16676/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of relevance and failure to cite specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16676/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Gaetano Marcatini Zamperetti against the INPS decision inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in finding the statute of limitations expired, but the court found his complaints lacked relevance to the actual reasoning of the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected without a substantive ruling on the merits of the prescription claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not relate to the ratio decidendi of the contested judgment or merely assert abstract violations without connecting them to the court's logical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of relevance statute of limitations social security debt procedural dismissal incasso dei contributi di mantenimento contributi di previdenza impagati pagamenti rateali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Idoneità che la Cortedi merito ravvisa all’esito di un accertamento di fatto (pagina 3) che ilmotivo non avversa in modo convincente.Anche tale censura, dunque, non è pertinente rispetto al percorsoargomentativo della sentenza impugnata.4.– Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R.
art. 2697 cod. civ
art. 2953 cod. civ
art. 2944 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723
Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

e difeso, in virtù diprocura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocatoCLAUDIO DEFILIPPI, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC deldifensore– ricorrente –controISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagliavvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, VIA CESAREBECCARIA, 29– resistente con procura –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa exlege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoiuffici, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12– resistente con procura –Numero registro generale 30263/2020Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 16676/2026Data pubblicazione 28/05/2026per la cassazione della sentenza n. 411 del 2020 della CORTED’APPELLO DI MILANO, depositata il 16 aprile 2020 (R.G.N.1489/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16aprile 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diMilano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale dellamedesima sede, ha respinto il ricorso del signor Gaetano MarcatiniZamperetti, volto a contestare la pretesa dell’INPS per l’intervenutaprescrizione dei crediti vantati.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche, quanto agli avvisi di addebito, l’Istituto ha ottemperato all’oneredi dimostrarne la regolare notifica e che, per quel che concerne lecartelle notificate fino al 15 gennaio 2013, sono comprovati pagamentiparziali e istanze di dilazione, atti idonei a interrompere il corso dellaprescrizione.Peraltro, dopo la notifica degli avvisi e delle cartelle, né l’Istituto néil concessionario hanno avviato alcuna azione esecutiva.

Ne deriva lacarenza d’interesse dell’obbligato, in difetto di una «situazione diincertezza tale da arrecare un pregiudizio effettivo al debitore» (pagina3 della pronuncia d’appello).2.– Il signor Gaetano Marcatini Zamperetti ricorre per cassazionecontro la sentenza d’appello, articolando sei motivi.3.– L’INPS ha conferito procura, l’Agenzia delle Entrate –Riscossione ha depositato “atto di costituzione”.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE- 2 -Numero registro generale 30263/2020Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 16676/2026Data pubblicazione 28/05/20261.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. e censura la sentenza d’appello per aver consideratoacquisita la prova della regolare notifica degli avvisi di addebito, benchél’Istituto non abbia prodotto «in maniera integrale le ricevute di notificadei provvedimenti impugnati» (pagina 4 del ricorso per cassazione).1.1.– Il motivo è inammissibile.1.2.– La violazione dell’art. 2697 cod. civ., specificamente dedottaa supporto della critica, si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbiagravata, non anche quando, per un’incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto a tale onere (fra le molte, Cass., sez. lav., 19agosto 2020, n. 17313).A ben considerare, il ricorrente si duole dell’incongrua valutazionedelle risultanze istruttorie e non dell’alterazione delle regole chepresiedono alla distribuzione degli oneri probatori e la doglianza èperaltro irrimediabilmente generica, in quanto si limita a ventilare,senza il corredo di più puntuali riscontri, la mancata produzioneintegrale delle relate di notifica.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2953 cod. civ. e assume che la Corte di merito abbia erratonell’estendere la più lunga prescrizione da actio iudicati anche allafattispecie della mancata opposizione contro la cartella, che nonpotrebbe acquisire alcuna efficacia di giudicato.2.1.– La critica è inammissibile.2.2.– La ratio decidendi della pronuncia impugnata non risiedenell’applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che questa Corte ha esclusonell’ipotesi di decadenza dalla facoltà d’impugnare la cartella (Cass.,S.U., 17 novembre 2016, n. 23397), circoscrivendo la conversione del- 3 -Numero registro generale 30263/2020Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 16676/2026Data pubblicazione 28/05/2026termine di prescrizione all’ipotesi in cui sussista un titolo giudizialedefinitivo.La Corte di merito, come lo stesso ricorrente rileva (pagine 4 e 5del ricorso), ha evocato l’interruzione della prescrizione per effetto delriconoscimento del diritto, senza mai alludere a una prescrizionedecennale, secondo i dettami dell’art. 2953 cod. civ.Le censure sono dunque avulse dalla decisione impugnata.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione dell’art.1988 cod. civ., che riguarderebbe la sola prova del rapportofondamentale e non anche «l’obbligazione in sé» (pagina 6 del ricorsoper cassazione).3.1.– Neppure tale censura supera il vaglio di ammissibilità.3.2.– La sentenza d’appello non attribuisce al riconoscimento deldiritto il rango di fonte delle obbligazioni, ma si colloca su un pianodiverso, che è quello dell’idoneità di tale riconoscimento a interromperela prescrizione, alla stregua dell’art. 2944 cod. civ.

Idoneità che la Cortedi merito ravvisa all’esito di un accertamento di fatto (pagina 3) che ilmotivo non avversa in modo convincente.Anche tale censura, dunque, non è pertinente rispetto al percorsoargomentativo della sentenza impugnata.4.– Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.615 cod. proc. civ. e imputa ai giudici d’appello di avere integralmenterecepito le difese dell’Istituto e di aver osservato che nessuna azioneesecutiva era stata intrapresa, negando la facoltà del debitore dicontestare in ogni tempo, sulla scorta di fatti estintivi sopravvenuti, ildiritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.4.1.– Anche tale motivo si rivela inammissibile.4.2.– La Corte d’appello allude alla carenza d’interesse ad agiresoltanto ad abundantiam, come traspare dall’inciso “peraltro”, in- 4 -Numero registro generale 30263/2020Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 16676/2026Data pubblicazione 28/05/2026quanto comunque e in prima battuta si addentra nell’esame del meritodelle censure e disattende l’eccezione di prescrizione.Pertanto, le critiche veicolate con il quarto mezzo non soloma si dimostrano assertive.Il ricorrente postula in termini indiscriminati un interesse ad agiremotivatamente escluso dai giudici del gravame, in coerenza con gliargomenti già valorizzati da questa Corte in ordine all’assenza di unaminaccia di atti esecutivi (Cass., sez.

VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723) econ l’evoluzione normativa, che ha sottoposto a limiti ancor piùstringenti la valutazione dell’interesse ad agire (Cass., S.U., 6settembre 2022, n. 26283).5.– Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente allega violazione e/o falsa applicazione dell’art.26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, che impone all’esattore di conservare percinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata dinotificazione o l’avviso di ricevimento.5.1.– Anche tale doglianza è inammissibile.5.2.– Il ricorrente non spiega per quale ragione la Corte di meritoabbia violato la disciplina sull’obbligo di conservazione quinquennaledella cartella, disciplina che la sentenza impugnata non menziona percorroborare le conclusioni cui è giunta.La critica, dunque, non ha alcuna attinenza con la ratio decidendidella sentenza d’appello e si arresta al rango di un’enunciazioneastratta, priva di una intelligibile correlazione con l’iter logico dellapronuncia impugnata.6.– Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia, infine, violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: dall’accoglimento dei restanti motividi ricorso deriverebbe un diverso riparto delle spese e, ad ogni modo,- 5 -Numero registro generale 30263/2020Numero sezionale 1885/2026Numero di raccolta generale 16676/2026Data pubblicazione 28/05/2026si riscontrerebbe una posizione di soccombenza reciproca, chegiustificherebbe la compensazione delle spese.6.1.– Anche l’ultimo motivo si palesa inammissibile, sotto unduplice e concorrente profilo.6.2.– Lungi dall’indicare una violazione di legge, il ricorrente silimita a ipotizzare, quale conseguenza dell’auspicata cassazione delladecisione d’appello, un diverso regime delle spese.Né la censura infirma con argomenti circostanziati e persuasivi lavalutazione di preponderante soccombenza dell’odierno ricorrente, cheha condotto la Corte di merito a regolare le spese nei termini chel’impugnazione intende ridiscutere.7.– Il ricorso, pertanto, è nel suo complesso inammissibile.8.– Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in quantol’INPS si è limitato a conferire procura e il concessionario ha depositatoun “atto di costituzione”, senza svolgere, tuttavia, sostanziale attivitàdifensiva.9.– In conseguenza della declaratoria d’inammissibilità del ricorso,occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 16 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -