Decreto — n. 16664/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAhela Izzo, con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –controAZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA,rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti AugustoChiosi e Giuseppe Merola, con domicilio digitale pec come da Registri daGiustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 3016/2025 della Corte d’appello di Napoli.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16664/2026 — snciv · Corte di Cassazione: come da Registri di Giustizia- ricorrente –controAZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA,rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti AugustoChiosi e Giuseppe Merola, con domicilio digitale pec come da Registri daGiustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 3016/2025 della Corte d’appello di Napoli.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
hela Izzo, con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –controAZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA,rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti AugustoChiosi e Giuseppe Merola, con domicilio digitale pec come da Registri daGiustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 3016/2025 della Corte d’appello di Napoli.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 26161/2025Numero sezionale 481/2026Numero di raccolta generale 16664/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto ilricorso è antecedente ai precedenti che hanno recentemente definitol’indirizzo di questa S.C.; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere DelegatoGuglielmo Cinque