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Decreto — n. 16660/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16660/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16660/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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n carica,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente -controCastoro Grazia, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo FioreTartaglia, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p t.-intimato-avverso la sentenza n. 326/2023 della Corte d’appello di VeneziaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16660/2026 — snciv · Corte di Cassazione: come da Registri di Giustizia- ricorrente -controCastoro Grazia, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo FioreTartaglia, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p t.-intimato-avverso la sentenza n. 326/2023 della Corte d’appello di VeneziaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15367/2023Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16660/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

n carica,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente -controCastoro Grazia, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo FioreTartaglia, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p t.-intimato-avverso la sentenza n. 326/2023 della Corte d’appello di VeneziaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15367/2023Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 16660/2026Data pubblicazione 28/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere DelegatoGuglielmo Cinque