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Decreto — n. 16658/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16658/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16658/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Flavio Fasano, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrenti -controIl Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e il ComitatoDi Solidarietà Per Le Vittime Dei Reati Mafiosi, in persona del Commissarioper il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso e alle vittime dei reati internazionali violenti pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generaledello Stato, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 23/2023 della Corte d’appello di LecceVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 14748/2023Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16658/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16658/2026 — snciv · Corte di Cassazione: come da Registri di Giustizia- ricorrenti -controIl Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e il ComitatoDi Solidarietà Per Le Vittime Dei Reati Mafiosi, in persona del Commissarioper il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso e alle vittime dei reati internazionali violenti pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generaledello Stato, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 23/2023 della Corte d’appello di LecceVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 14748/2023Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16658/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo ammende per infrazione procedurale restituzione del termine scaduto eccezioni processuali tardive condono delle spese procedurali ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Flavio Fasano, condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrenti -controIl Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e il ComitatoDi Solidarietà Per Le Vittime Dei Reati Mafiosi, in persona del Commissarioper il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà alle vittime dei reati ditipo mafioso e alle vittime dei reati internazionali violenti pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generaledello Stato, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 23/2023 della Corte d’appello di LecceVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 14748/2023Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 16658/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere DelegatoGuglielmo Cinque