Cassation appeal dismissed due to applicant's formal waiver of the appeal under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant formally adhered to the court's proposal for case termination under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Although the applicant initially lodged the appeal against the Court of Appeal of Ancona's decision, they subsequently submitted an act of adherence to the proposal for definition. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: When a party adheres to the court's proposal for termination of proceedings under Article 380-bis, the appeal is deemed withdrawn and the judgment becomes final, with the withdrawing party bearing the costs.
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ntante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Ersilia De Nisco, Dario Scime'-ricorrente-controPacetti Mariella, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Rocchetti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.377/2023depositata il 22/12/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che a seguito della comunicazione della proposta la ricorrenteha depositato atto di adesione alla stessa;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in assenza diaccettazione della rinuncia, deve provvedersi sulle spese processuali, chevanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 15654/2024Numero sezionale 478/2026Numero di raccolta generale 16517/2026Data pubblicazione 27/05/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 27/05/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo