Cassation appeal dismissed due to withdrawal; judgment extinguished and costs awarded to respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the respondent formally adhered to the respondent's proposal for case termination under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The respondent argued for dismissal based on the withdrawal, while the appellant's position was effectively abandoned by their own counsel's acceptance of the settlement proposal. Consequently, the court ruled that the litigation ended without a substantive decision on the merits and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: When a party adheres to a proposal for case termination, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished, with costs awarded to the opposing party.
Parole chiave
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ntante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Ersilia De Nisco, Dario Scime'-ricorrente-controSpulzo Danilo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Silvestriunitamente agli avvocati Ernesto Maria Cirillo, Francesco Cirillo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.821/2025 depositatail 07/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che a seguito della comunicazione della proposta partericorrente ha depositato atto con il quale dichiara di aderire alla stessa;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 22303/2025Numero sezionale 477/2026Numero di raccolta generale 16501/2026Data pubblicazione 27/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge condistrazione in favore dei difensori antistatari.Così deciso in Roma, il 27/05/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo