Decreto — n. 16477/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Mazzamauro unitamenteall’avvocato Nicola Spadafora-ricorrente-controCugini Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Matteiunitamente all’avvocato Carlo Ablondi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.583/2025depositata il 04/11/2025.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e la contestualeaccettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 959/2026Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16477/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, il 27/05/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 16477/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 959/2026Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16477/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, il 27/05/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
te pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Mazzamauro unitamenteall’avvocato Nicola Spadafora-ricorrente-controCugini Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Matteiunitamente all’avvocato Carlo Ablondi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.583/2025depositata il 04/11/2025.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e la contestualeaccettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 959/2026Numero sezionale 476/2026Numero di raccolta generale 16477/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, il 27/05/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo