Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Contaldo, challenged a lower court ruling against the Ministry of the Interior but remained silent after the court proposed a summary definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed summary judgment within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 15077/2025Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16322/2026Data pubblicazione 26/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 15077/2025 R.G. proposto da:Contaldo Paolo Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato AntonioMazzeo;-ricorrente-controMinistero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 656/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il07/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 15077/2025Numero sezionale 475/2026Numero di raccolta generale 16322/2026Data pubblicazione 26/05/2026legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta