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Decreto — n. 16296/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16296/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16296/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pore, rappresentato edifeso dall'avvocato Avvocatura Centrale Inps unitamente agli avvocatiEmanuele De Rose, Antonietta Coretti, Carla d'Aloisio, Antonino Sgroi,Lelio Maritato-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ErnestoRusso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.189/2021depositata il 15/03/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16296/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese recupero delle spese esecutive spese di ripristino restituzione di prestazioni complementari compensazione dei crediti condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23973/2021Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16296/2026Data pubblicazione 26/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

pore, rappresentato edifeso dall'avvocato Avvocatura Centrale Inps unitamente agli avvocatiEmanuele De Rose, Antonietta Coretti, Carla d'Aloisio, Antonino Sgroi,Lelio Maritato-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ErnestoRusso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.189/2021depositata il 15/03/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23973/2021Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16296/2026Data pubblicazione 26/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/05/2026