Decreto — n. 16296/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApore, rappresentato edifeso dall'avvocato Avvocatura Centrale Inps unitamente agli avvocatiEmanuele De Rose, Antonietta Coretti, Carla d'Aloisio, Antonino Sgroi,Lelio Maritato-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ErnestoRusso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.189/2021depositata il 15/03/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 16296/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pore, rappresentato edifeso dall'avvocato Avvocatura Centrale Inps unitamente agli avvocatiEmanuele De Rose, Antonietta Coretti, Carla d'Aloisio, Antonino Sgroi,Lelio Maritato-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ErnestoRusso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.189/2021depositata il 15/03/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23973/2021Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 16296/2026Data pubblicazione 26/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/05/2026