Decreto — n. 16293/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 23686/2024Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16293/2026Data pubblicazione 26/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 23686/2024 R.G. proposto da:Inail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Andrea Rossi unitamente all’avvocato Letizia Crippa;-ricorrente-controApi Raffineria Di Ancona S.p.A. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando CarabbaTettamanti e Giovanni Pignataro;- controricorrente – ricorrente incidentale condizionato-avverso la sentenza n. 154/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il09/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha presentatoc.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata sottoscrizione telematica diaccettazione della rinuncia e adesione alla compensazione delle spese daparte della controricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 23686/2024Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16293/2026Data pubblicazione 26/05/2026ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380bis c.p; Decreto — n. 16293/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 23686/2024 R.G. proposto da:Inail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Andrea Rossi unitamente all’avvocato Letizia Crippa;-ricorrente-controApi Raffineria Di Ancona S.p.A. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando CarabbaTettamanti e Giovanni Pignataro;- controricorrente – ricorrente incidentale condizionato-avverso la sentenza n. 154/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il09/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha presentatoc.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata sottoscrizione telematica diaccettazione della rinuncia e adesione alla compensazione delle spese daparte della controricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 23686/2024Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16293/2026Data pubblicazione 26/05/2026ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 23686/2024Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16293/2026Data pubblicazione 26/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 23686/2024 R.G. proposto da:Inail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Andrea Rossi unitamente all’avvocato Letizia Crippa;-ricorrente-controApi Raffineria Di Ancona S.p.A. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando CarabbaTettamanti e Giovanni Pignataro;- controricorrente – ricorrente incidentale condizionato-avverso la sentenza n. 154/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il09/05/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha presentatoc.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata sottoscrizione telematica diaccettazione della rinuncia e adesione alla compensazione delle spese daparte della controricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 23686/2024Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 16293/2026Data pubblicazione 26/05/2026ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta