Decreto — n. 16282/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 15160/2025Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16282/2026Data pubblicazione 26/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 15160/2025 R.G. proposto da:Atanasio Francesco, Mangiameli Rosa, Atanasio Salvatore, rappresentati edifesi dall’avvocato Andrea Lippi;-ricorrenti-controMinistero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 371/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Cataniail 13/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 16282/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 15160/2025 R.G. proposto da:Atanasio Francesco, Mangiameli Rosa, Atanasio Salvatore, rappresentati edifesi dall’avvocato Andrea Lippi;-ricorrenti-controMinistero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 371/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Cataniail 13/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
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!Numero registro generale 15160/2025Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16282/2026Data pubblicazione 26/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 15160/2025 R.G. proposto da:Atanasio Francesco, Mangiameli Rosa, Atanasio Salvatore, rappresentati edifesi dall’avvocato Andrea Lippi;-ricorrenti-controMinistero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 371/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Cataniail 13/05/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
P.Q.MNumero registro generale 15160/2025Numero sezionale 471/2026Numero di raccolta generale 16282/2026Data pubblicazione 26/05/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta