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Decreto — n. 16280/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16280/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16280/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 12406/2025Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16280/2026Data pubblicazione 26/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 12406/2025 R.G. proposto da:Gori Tito, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Bava;-ricorrente-controMinistero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Genova il02/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;

Regesto Legislator

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art. 380bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 16280/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 12406/2025 R.G. proposto da:Gori Tito, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Bava;-ricorrente-controMinistero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Genova il02/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale economia processuale contumacia compensazione nel fallimento anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380bis c.p
24/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Genova il02/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 12406/2025Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16280/2026Data pubblicazione 26/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 12406/2025 R.G. proposto da:Gori Tito, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Bava;-ricorrente-controMinistero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Genova il02/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Numero registro generale 12406/2025Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 16280/2026Data pubblicazione 26/05/2026Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta