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Decreto — n. 16275/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 16275/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Antonio Calò, represented by Antonio Lupo, challenged a lower court ruling against the Ministry of the Interior but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings Code of Civil Procedure legal costs allocation spese di esecuzione condono delle spese procedurali anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
709/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il29/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
art. 380bis c.p
709/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il29/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 14613/2025Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16275/2026Data pubblicazione 26/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 14613/2025 R.G. proposto da:Calò Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Lupo;-ricorrente-controMinistero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 709/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il29/01/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Numero registro generale 14613/2025Numero sezionale 469/2026Numero di raccolta generale 16275/2026Data pubblicazione 26/05/2026Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta