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Ordinanza — n. 16119/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects an order to deduct lawyer fees for the opposing party due to an omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16119/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered a correction to a previous ruling that had condemned the Ministry to pay litigation costs but failed to deduct the opposing lawyer's fees. The defense attorney had explicitly requested this deduction in the counter-petition, yet the original order omitted the instruction. The court ruled that this procedural omission required immediate correction to ensure the opposing counsel was properly compensated for their professional services.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: In proceedings for the correction of material errors, the court must order the deduction of the opposing party's lawyer fees if such a request was made, as the nature of these proceedings is administrative rather than substantive.

Parole chiave

Generato dall'IA
correction of material errors litigation costs deduction lawyer fees allocation procedural omission Italian Civil Procedure Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 9438 del 2002
Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009
Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009;Cass.
Cass. n. 27196 del 2018
10203 del 2009;Cass. n. 27196 del 2018; Cass.
Cass. n. 26566 del 2023
27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023).

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Testo completo

TORRE;- ricorrente per correzione -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1982 - resistente in correzione –avverso l'ordinanza n. 30774/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/11/2025 R.G.N.20898/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE- vista l’istanza di correzione di errore materiale preseNnumtaertoa re gistro generale 24106/2025Numero sezionale 1982/2026dall’avvocato Cristiano Dalla Torre quale difensore dichNiaumraertoo dis rai ccolta generale 16119/2026antistatario di Mariella Simone;

Data pubblicazione 25/05/2026- rilevato che l’ordinanza n. 30774/2025, depositata in data 23novembre 2025, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso n.20898/2023 proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Meritoavverso la sentenza n. 111/2023 della Corte d'appello di Trieste,ha pronunciato condanna del Ministero alle spese del giudiziodi legittimità in favore della controricorrente;- evidenziato che l’avvocato Cristiano Dalla Torre, difensoredella controricorrente Mariella Simone, ha segnalato nellapropria istanza che nel pronunciare la condanna della ricorrente,la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suofavore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel controricorso;- considerato che dal menzionato atto processuale emerge inmaniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata daldifensore della parte e pertanto debba disporsi la correzionedell’omissione della distrazione delle spese di lite;– nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché ilprocedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza,per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.Un., n. 9438 del 2002;

Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009;Cass. n. 27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023). P.Q.MLa Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 30774/2025,pubblicata il 23.11.2025, venga corretta, in dispositivo,aggiungendo, a pag. 8, le parole “con distrazione in favoredell’avvocato Cristiano Dalla Torre” dopo la frase “che liquida ineuro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre euro 200 perNumero registro generale 24106/2025esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellaN umero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16119/2026misura del 15% ed agli accessori di legge”.

Data pubblicazione 25/05/2026Dispone la conseguente annotazione sull'originale della dettaordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 24106/2025Numero sezionale 1982/2026Numero di raccolta generale 16119/2026Data pubblicazione 25/05/2026