Cassation court allows INPS appeal, ruling three-year statute of limitations applies retroactively to pre-2011 pension benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the First Instance judgment, allowing INPS to claim a retroactive reduction of Peressini Nello's pension benefits. The appellant argued the three-year limitation period under Article 47 of D.P.R. 639/70 should apply to benefits accrued before the law's 2011 enactment. The court ruled that the limitation period applies retroactively to all pension rates preceding the three-year window prior to the lawsuit's filing, not just those accrued after the law's entry into force.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, co. 6 d.P.R. n. 639/70; Art. 252 disp. att. cod. civ.: The three-year limitation period for pension benefit adjustments applies retroactively to all rates preceding the three-year window prior to the judicial claim, regardless of whether the benefit was accrued before the law's enactment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINAGIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;- ricorrente -contro2026 PERESSINI NELLO;403 - intimato –avverso la sentenza n. 75/2019 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 12/07/2019 R.G.N. 4/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.Numero registro generale 3260/2020In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello diN umero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 16058/2026Trieste accoglieva la domanda di Peressini Nello volta allDaat a pubblicazione 25/05/2026riliquidazione del proprio trattamento pensionistico medianteinclusione nella base imponibile, ai fini del computo dell’80%dell’ultima retribuzione, del trattamento di miglior favoredeterminato secondo il regime dell’AGO e non del FondoElettrici.
Per quanto qui rileva, la Corte d’appello ritenevainapplicabile la decadenza ex art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 altrattamento in essere poiché maturato anteriormente alla datadi entrata in vigore del d.l. n.98/11, ovvero il 6.7.2011. Avversola sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. Peressini Nello resistecon controricorso. La causa è stata trattata e decisa all’udienzacamerale del 28 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell'art.47d.P.R. n.639/70, come novellato dall'art.38, co.1, lett.
d) n. 1d.l. n.98/11, convertito in l. n.111/11 per non avere la Corteritenuto che la decadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70 siapplicasse anche ai trattamenti pensionistici maturatianteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n.98/11,ovvero il 6.7.2011.Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha ritenuto che non operasse la decadenzatriennale ex art.47 d.P.R. n.639/70, essendo il trattamentopensionistico in essere dal 2001, e quindi da data anterioreall’entrata in vigore del d.l. n.98/11, introduttivo delladecadenza ex art.47 d.P.R. n.639/70.
Così reputando, lasentenza d’appello ha contraddetto l’orientamento di questaCorte (v. tra le tante, Cass.8589/25, Cass.31952/24,Numero registro generale 3260/2020Cass.35134/24, Cass.13865/21, ribadito di recente con ord. n.N umero sezionale 403/2026Numero di raccolta generale 16058/202613441/2024 e n. 27582/2025), cui va data continuità, in basDeat a pubblicazione 25/05/2026al quale la decadenza triennale ex art.47 d.P.R. si applica ancheai trattamenti maturati anteriormente all’entrata in vigore deld.l. n.98/11, con la precisazione che la decadenza decorre exart.252 disp. att. cod.civ. dalla data di entrata in vigore dellanorma istitutiva della decadenza, evitata dalla proposizionedella domanda giudiziale e non dalla sola domandaamministrativa (Cass.28416/20, Cass.22820/21).La decadenza poi opera non in modo tombale, ma relativamenteai soli ratei antecedenti il triennio anteriore alla proposizionedella domanda giudiziale (Cass.35134/24, Cass.24555/23).La sentenza va in conclusione cassata, con rinvio alla Corted’appello di Trieste, in diversa composizione, che statuirà anchesulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, ancheper le spese di lite del presente giudizio di cassazione. Roma,deciso all’adunanza camerale del 28 gennaio 2026.La PresidenteLucia Esposito