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Decreto — n. 16043/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16043/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16043/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Ersilia De Nisco, Dario Scime'-ricorrente-controRosetti Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Rocchetti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.87/2024 depositatail 05/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che, a seguito della comunicazione della anzidetta proposta,la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo laestinzione del giudizio;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16043/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che, a seguito della comunicazione della anzidetta proposta,la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo laestinzione del giudizio;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni quantificazione del danno opposizione tardiva ripetibili accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, in assenza dell’accettazione della controparte, a normadell’art.
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Testo completo

pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati Ersilia De Nisco, Dario Scime'-ricorrente-controRosetti Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Rocchetti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.87/2024 depositatail 05/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che, a seguito della comunicazione della anzidetta proposta,la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo laestinzione del giudizio;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio dicassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, in assenza dell’accettazione della controparte, a normadell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 18996/2024Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 16043/2026Data pubblicazione 25/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/05/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo