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Decreto — n. 16040/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 16040/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed judgment within the statutory 40-day period. The appellant argued for the review of the lower court's sentence, while the opposing party contended that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal. The court ruled that the silence amounted to a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of the proposed judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation forty-day period proposed judgment litigation costs allocation spese di esecuzione accollo delle spese procedurali ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391Data pubblicazione 25/05/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.
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Testo completo

ntante pro tempore, domiciliato come indomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 691/2022 emessa da CORTE D'APPELLOdi PERUGIAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14003/2023Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 16040/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 25/05/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23 maggio 2026dott.ssa Elena Boghetich