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Decreto — n. 16013/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16013/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16013/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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zo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 4357/2024 emessa dalla Corte d’Appello diRomaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13762/2025Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 16013/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 25/05/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 16013/2026 — snciv · Corte di Cassazione: come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 4357/2024 emessa dalla Corte d’Appello diRomaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13762/2025Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 16013/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 25/05/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato dichiarazione fiscale tardiva opposizione tardiva sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione
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Testo completo

zo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 4357/2024 emessa dalla Corte d’Appello diRomaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 13762/2025Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 16013/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Data pubblicazione 25/05/2026c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge, da distrarre.Così deciso in Roma, il 23 maggio 2026dott.ssa Elena Boghetich