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Ordinanza — n. 15908/2026 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation dismisses appeal regarding pension equalization jurisdiction to Court of Accounts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15908/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by numerous public pension recipients against a lower court's declaration of lack of jurisdiction. The lower court incorrectly focused only on the specific claim for equalization while ignoring the broader issue of jurisdiction over public pension disputes. The Court clarified that claims for pension equalization fall exclusively within the jurisdiction of the Court of Accounts, not the ordinary civil courts, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 104 Cost.; Art. 104 Cost.: Claims for pension equalization regarding public employees do not constitute incidental interests in delayed payment but rather concern the assessment of pension amounts, thus falling exclusively within the jurisdiction of the Court of Accounts.

Parole chiave

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pension equalization Court of Accounts jurisdiction public employees civil court competence pension benefits assessment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 104 Cost.
Art. 36, first paragraph, Cost.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 38, second paragraph, Cost.
Art. 3, second paragraph, Cost.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 3, third paragraph, n. 3 bis, cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 442 cod. proc. civ
e dell’art. 442 cod. proc. civ.
art. 186 ter cod. proc. civ
Nel corso del giudizio avevanoottenuto ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 70 del 2015
Cass. Sez. U. n. 12 del 4.1.2007
Cass. Sez. U. n. 11849 del 9/6/2016
Cass. Sez. U. n. 7755 del 27/3/2017
Cass. Sez. U. n. 10131 del 10/6/2012
Cass. S.U. n. 33661/2018
Cass. S.U. n. 33662/2018
Cass. S.U. 20 febbraio 2020, n. 4315

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Testo completo

O DOMENICA,ANCORA CESARE, ANGARANO ANGELO ANTONIO, ANTONUCCIANTONIO, ARNESANO GIUSEPPE, ATTANASIO ARCANGELO,AVENTAGGIATO CONCETTA IMMACOLATA, BATTISTAGIUSEPPE, BEVILACQUA GIUSEPPE, BIANCHINI ANTONIO,2026 BIANCO ANTONIO, BIANCO GIUSEPPE LEONARDO, BIASI1202 NICOLA ROMANO, BIASI VITTORIO, BISCI LUIGI COSIMO,BISCI DECIMO ADRIANO, BLACO GIUSEPPE, BLASIPAOLO, BORSCI DAMIANO, BORSCI MARIA PASANA, BOVECOSIMO, BRUNETTI PIETRO, BRUNETTI VINCENZA,BUCCOLIERO AMERICO, BUCCOLIERO ANGELO, BUCCOLIEROANTONIO, BUCCOLIERO FRANCESCO, BUCCOLIERO GIUSEPPE,BUCCOLIERO GIOVANNI, BUCCOLIERO LIBERIO, BUCCOLIERONumero registro generale 26903/2020MICHELE ARCANGELO, BUCCOLIERO PIERO, BUCCOLIERON umero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15908/2026PIETRO, BUCCOLIERO SETTIMIO, BUONFRATE MARIADa,t a pubblicazione 23/05/2026BUSATTO CLAUDIO, BUSCICCHIO MARIO, CAFORIO ELENA,CAFORIO FRANCESCO ERMANNO, CAFORIO GIUSEPPE,CAFORIO LUIGI, CAFORIO SALVATORE, CALO' ANGELO, CALO'ANTONIO, CALÒ FILIPPO, CANNAZZA ANNUNZIATA,CAPOROTUNDO FABIO, CAPUTO ANGELO, CAPUZZELLO MARIAMICHELA, CAPUZZELLO MARIA TERESA, CARALLO MARIA,CARROZZA ANTONIO, CARULLI VINCENZO, CAVALIEREGIACINTO ROBERTO, CELENTANO ARMANDO, CENTONZECOSIMO, CENTONZE LUIGIA, CENTONZE ORONZO, CENTONZESALVATORE, CHETTA COSIMO DAMIANO, CHIANTERAALBERTO, CHIANTERA DOMENICO, CHIANURA GIOVANNI,CHIMIENTI ALESSANDRO, CHIRIVI' MICHELE, CICCARESECOLAZZO CLAUDIO, COLITTA ANNA, COLIZZI ANTONIO,COLOPI GIANFRANCO, COLOMBA COSIMO, COLONNALEONZIO, COLUCCIA ALFREDO, CONGEDO PIETRO, CORONESEMARIA CRISTINA, CORVAGLIA COSIMO DAMIANO, COSMACOSIMA DAMIANA, COSTANTINI LUIGI, COSTANTINISALVATORE, CRISPI GIOVANNI, CRISTOFERI DINO, D'ABRAMOBRUNO, D'ADAMO NICOLA, D'ALESSIO GIUSEPPE EUGENIO,D'AMBROGIO GIUSEPPE, D'ANGELI LUIGI, D'ELIA COSIMODAMIANO, D'ORIA CARMINE ANTONIO, D'UGGENTO AMERIGO,DAGRI MAURO, DAVERSA FRANCESCO, DE MARTINIS LUIGI, DENIGRIS ROMOLO, DE PASCALIS MICHELE, DE RENZOTERENZIO, DE SANTIS ANGELO, DE SARLO PIERO ANTONIO,DE SIMONE ORONZO, DECATALDO ELIO GIUSEPPE,DECATALDO GIOVANNI BATTISTA, DECATALDO MARIO,DELL'ANNA ANTONIO, DELL'ANNA DONATO, DELL'ANNA LUIGI13//11/1932, DELL'ANNA LUIGI 17/06/1949, DELLA DUCATANumero registro generale 26903/2020LUIGI, DEMAGLIE GIUSEPPE, DESANTIS BENITO, DESANTISN umero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15908/2026ORAZIO, DESTRATIS GIOVANNI, DI COSTE GERARDO, DDIat a pubblicazione 23/05/2026GIROLAMO VITO GIUSEPPE, DI MAGGIO GIUSEPPE, DI PIERROGIUSEPPE, DINOI ANTONIO, DINOI GREGORIO 08/03/1946,DINOI GREGORIO 01/08/1946, DISTRATIS CARMELO,DISTRATIS LUIGI, DONGIOVANNI DONATO, DONZELLAANTONINO, DRAGONE ANTONIO, DURANTE COSIMO GAETANO,ERARIO PASQUALE, ESPOSITO ANTONIA, ESPOSITOLEONARDO, FABBIANO COSIMO CIRO, FALCONIERI CARLO,GIUSEPPE ROCCO, FIORELLO ANTONIO, FIORITA MARISA,ANTONIO, FRANCO GRAZIA, FULGINI FRANCESCO, FUMAIANTONIO, FUSILLO ROCCO, GALASSO GIACINTO APOLLONIO,GARRISI VINCENZO, GATTO ALBINA, GATTO FILOMENA,GENNARI GIUSEPPE, GENTILE ANTONIO, GIAFFREDAORAZIO, GIOIA ANGELO, GIORDANO SIGILFREDO, GRASSIRAFFAELE ANTONIO, GRASSO ROSARIA, GRAVILI LUIGIA,GRAVILI SANDRO, GRAVINA ENRICO, GRECO GAETANO,GRECO LUIGI 04/04/1956, GRECO LUIGI 09/06/1961, GRECORICCARDO, GRECO VINCENZO, IMBRIANI ANTONIO, IMBRIANIINGROSSO ANTONIA NICOLINA, INGROSSO FERNANDOANTONIO, INTERMITE CIRO, IPPOLITO ORONZO, ISCERIMARIO, LAPESA PIETRO, LAQUALE GIUSEPPE, LAURENTACIGIOVANNI RAFFAELE, LEGA GIUSEPPE LUIGI, LEO COSIMO,LEVANTE COSIMO, LEZZI DONATO, LILLO LEONARDO,LOMARTIRE GIOVANNI, LOMARTIRE GIOVANNI SALVATORE,LOMARTIRE GIUSEPPE, LOMARTIRE MARIO, LOMARTIRENumero registro generale 26903/2020ROSARIA, LOMARTIRE VITTORIO SALVATORE, LOMBARDIN umero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15908/2026SALVATORE, LONGO GIUSEPPE, LONOCE ANSELMO, LUBELLDIat a pubblicazione 23/05/2026EMANUELE, LUPO FRANCESCO, LUPO GIUSEPPE, LUPO PIETRO,MADARO CARLO, MADARO GIUSTO VALERIO, MALCANGI VITO,MALORGIO LUDOVICO, MANCA ALBINA, MANCA ANTONIO,MANCARELLA NICOLA, MANCARELLA SILVANA, MANCINICOSIMO, MANCINI REMO, MANCINO GIUSEPPE COSIMODAMIANO, MANCINO COSIMO FERDINANDO, MANFREDA MARIACONSIGLIA, MANIGLIA BRUNO, MARCIANO' GIUSEPPE,MARGHERITA GIUSEPPE, MARIANO GIUSEPPE, MARIANOSALVATORE, MARRA ANTONIO, MARSELLA LUIGIA, MARTALO'COSIMO, MARTALO' DAVIDE, MARTI SALVATORE, MARTINAPIETRO, MARTIGNANO ROCCO, MARZANO COSIMO, MARZANOGILDA, MASSARO GIUSEPPE, MASSARO PASQUALE,MASTROLEO EUGENIO, MAZZA ROBERTO ANTONIO, MELEANTONIO, MELE SERGIO, MELI LUIGI, MELLE ANTONIO, MELLEGIUSEPPE, MEZZOLLA ELIA, MICCI GIANFRANCESCO,MIGLIETTA VINCENZO, MIGLIUCCI VINCENZO, MONGELLISTANISLAO, MONTESARDO GIUSEPPE, MUCI ANTONIO,MURRONE ENZO, MUSARDO GIOVANNI, MUSARDO TONIOGIUSEPPE, MUSCA FERNANDO GIROLAMO, MUSIELLOANTONIO, NARDELLI MARIO GIUSEPPE, NEGRO COSIMO,NICOLÌ PICHIERRI FERNANDO ANTONIO, NOBILE COSIMO,PAGLIARA OTTAVIO, PALMATE' COSIMO, PANICO SALVATORE,PAPA PANTALEO, PASSIATORE ARCANGELO, PASTOREANTONIO FERNANDO, PASTORE GIUSEPPE, PENTASSUGLIAVITTORIO, PERO' ANTONIO, PERO' VITTORIO, PERRONERAFFAELE, PERRONE SILVESTRO, PERRUCCI TEODORO,PESARE ANTONIO 16/10/1943, PESARE ANTONIO 27/07/1935,PESARE BRUNO, PESARE LUCIA, PESARE MARIA ASSUNTA,Numero registro generale 26903/2020PESARE PASQUALE, PETRELLI ANGELO, PICCHIERRI BRUNON, umero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15908/2026PICCHIERRI GIOVANNI, PICCHIERRI GIUSEPPE, PICCIONDEat a pubblicazione 23/05/2026ANTONIO, PICCIONE GIUSEPPE, PICCINNO MARIO, PICCINNOMICHELE, PICHIERRI ANNA, PICHIERRI ANGELO RAFFAELE,PICHIERRI ANTONIO, PICHIERRI AURELIO, PICHIERRICOSIMO, PICHIERRI DANTE, PICHIERRI OSVALDO, PITARDIMARIA ANNA, PITTI UMBERTO, PIVETTA DOMENICO,POMPIGNA ANNA, PROTOPAPA PIETRO PAOLO, PRUDENZANOANNA MARIA CONSIGLIA, PRUDENZANO MARIO, PRUDENZANOMASSIMO ANTONIO, QUARTA ANTONIO, QUARTA LUCIA,QUARTA LUIGI, RAHO GIOVANNI, RENNA FERNANDO, RENNAGIUSEPPE, RENNA MARIO, RENNA SALVATORE, RENNAVINCENZA, RIZZELLI DONATO, RIZZELLO SEBASTIANO, RIZZOGIOVANNI, ROLLO CESARE, ROLLO FELICE, ROMANO CARMINE,ROMANO GIOVANNI, ROMANO LEONARDO, ROSSETTI LUIGI,RUGGIO SILVESTRO, SALAMANNO GIUSEPPE SALVATORE,SAMMARCO SALVATORE, SAMPIETRO LEONARDO,SANSONETTI ANTONIO, SAPONARO GIUSEPPE, SARACINOANTONIO, SARACINO GIOVANNI 17/08/1938, SARACINOGIOVANNI 02/06/1951, SARACINO MARIA ADDOLORATA,SCARDINO COSIMO DAMIANO, SCIGLIUZZO FABRIZIO,SCOTILLO GENESIO, SERCIA GIUSEPPE, SERRATI ANGELO,SERRATI ANTONIO, SILENO UBALDO, SOLOPERTO MARIAPASANA, SPAGNOLO GIUSEPPE, SPEDICATI NICOLA,SPEDICATO SALVATORE, SPECCHIA GERARDO, STANI COSIMOROSARIO, STAPANE GINO, STEFANELLI ANNA, STEFANIZZINICOLA, STRANIERI GIUSEPPE, STRUMIELLO GIOVANNA,SUMMA COSIMO, TALESCO GIOVANNI, TARANTINO FRANCO,TAURINO EUSEBIO, TAURINO FRANCESCO, TODAROCLORINDA, TODARO ELEONORA, TODARO GIUSEPPESALVATORE, TODARO MARIANNA, TOMA ARCANGELO, TOMASINumero registro generale 26903/2020Numero di raccolta generale 15908/2026TORCELLO GIUSEPPE, TORNESE GIOVANNI, TREVISDIat a pubblicazione 23/05/2026GIANCARLO, TRIPALDI VITO, TRIPPA FRANCESCO, TURCOLUIGI, UNNIA ANTONIO, VACCA ORONZO, VALENTINI BRUNO,VANTAGGIATO CLAUDIO, VERGALLO ANNA, VISINI COSIMO,VOLPE PAOLO, ZA ANTONIO, ZIZZA IMMACOLATA, ZUCCALA'ANTONIO.

MAZZOTTA MARCO CARMINE, MAZZOTTA SIMONE inqualità di eredi di MAZZOTTA ELIO MARTINO; CARETTOGIANFRANCO in qualità di erede di CARETTO GIUSEPPE;LESSONE GIOVANNI in qualità di erede di BIANCO FIORENTINA;SABATO RITA in qualità di erede di BUOGIOVANNI ROBERTO;CUPPONE MARIA GIUSEPPA, GRECO LIDIA in qualità di eredi diCUPPONE ANTONIO; ANTONUCCI AMEDEO, ANTONUCCICOSIMA ANNA in qualità di eredi di ANTONUCCI GIOVANNIBATTISTA; STRANIERI NADIA in qualità di Amministratore disostegno di POMPIGNA ANTONIO ROSARIO in proprio e inqualità di erede di PICHIERRI EMILIA;

BISIGNANO ANNA inqualità di erede di TODARO SALVATORE ANTONIO; VITALEDOMENICO in qualità di erede di VITALE ANTONIO; CALLARICARMELINA MARIA in qualità di erede di CAPOGROSSOCOSIMINO; ATTANASIO PALMINA in qualità di erede diPENNELLA GIOVANNI; FRASCERRA LAURA in qualità diAmministratore di sostegno di COLOMBA COSIMO; CARETTOGIANFRANCO in qualità di erede di CARETTO GIUSEPPE; CALO'GRAZIA, CALO' STEFANIA, CALO' TIZIANA in qualità di eredi diDIMAGGIO ANNA; LOMARTIRE ANTONIA, LOMARTIREANTONIO, LOMARTIRE MARINELLA LUCIA, LOMARTIRE SANDRAin qualità di eredi di LOMARTIRE GIOVANNI;

CAVALLARICARMELINA MARIA in qualità di erede di CAPOGROSSOCOSIMINO; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIOMAZZEO, EMANUELA CARICATO;- ricorreNunmterio -re gistro generale 26903/2020Numero sezionale 1202/2026contro Numero di raccolta generale 15908/2026I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, iDnat a pubblicazione 23/05/2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINAGIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1679/2020 del TRIBUNALE di LECCE,depositata il 13/07/2020 R.G.N. 11555/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI.I ricorrenti in epigrafe indicati impugnano la sentenza n.1679/2020 pronunciata in grado di appello dal Tribunale diLecce che, su gravame dell’INPS, ha riformato la decisione delGiudice di Pace della medesima sede che aveva accolto ladomanda volta al pagamento di somme a titolo di perequazioneautomatica dei trattamenti pensionistici dagli stessi (o dai danticausa) goduti.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESono proposti due motivi di censura, così strutturati.1.

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 75 eart. 83 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. perché le procure alle liti conferite dal PresidenteNumero registro generale 26903/2020dell’Istituto agli avvocati che lo hanno rappresentato in appelloN umero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15908/2026non sarebbero idonee ad attribuire lo ius postulandi. Data pubblicazione 23/05/20262.Violazione delle norme sulla competenza – violazione dell’art.7, comma 3bis, cod. proc. civ. e dell’art. 442 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 2 cod. proc. civ.: laperequazione automatica assolverebbe alla medesima funzionedella rivalutazione monetaria di tal chè la domanda giudiziariacon cui si rivendichino somme a tale titolo rientrerebbe nellacompetenza per materia del giudice di pace.I fatti.Renato Manni aveva convenuto l’INPS dinanzi al Giudice di Pacedi Lecce per ottenere il pagamento di differenze maturate sullasua pensione a titolo di perequazione automatica.

INPS avevaeccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favoredella Corte dei conti, trattandosi di pensione a carico dello Stato;in subordine aveva eccepito l’incompetenza per materia delgiudice di pace.All’udienza di comparizione avevano spiegato interventovolontario 460 pensionati. Nel corso del giudizio avevanoottenuto ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ. e il Giudicedi pace aveva accolto le domande.Il Tribunale di Lecce, riformando la decisione, ha dichiarato ildifetto di giurisdizione del GO in favore della Corte dei Conti inmerito alle domande proposte dai titolari di pensione pubblica eil difetto di competenza per materia del Giudice di Pace in meritoalle domande proposte dai titolari di pensione privata, in favoredella competenza del Tribunale di Lecce.Tanto premesso, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 26903/2020Al di là delle disposizioni indicate in rubrica, il primo motivo faN umero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15908/2026riferimento a normativa interna dell’INPS (RegolamentDia,t a pubblicazione 23/05/2026determinazioni, circolari e messaggi) che non costituisce normadi legge su cui possa fondarsi la valutazione in ordine allalegittimazione al rilascio della procura.Rileva, viceversa, in primis, l’art. 2 del dpr n. 639/1970(modificato dalla legge n. 88/1989), in forza del quale ilpresidente dell'Istituto “ha la legale rappresentanza dell'istituto”che può delegare, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalconsiglio di amministrazione, a direttore generale, ai dirigentipreposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioniperiferiche, ai dirigenti periferici, ed esercita una serie difunzioni, tra cui firmare “gli atti ed i documenti che comportanoimpegni per l'istituto”.Al riguardo, sin da Cass. n. 8211/1995 (v. anche Cass. n.31488/2018), si è sottolineato che «Il presidente dell'I.N.P.S.,cui spetta la rappresentanza legale dell'istituto a norma dell'art.2 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (in parte modificato dall'art.3 della legge 9 marzo 1989 n. 88), ha il potere di agire ingiudizio a nome dell'ente, conferendo ai difensori le procure alleliti» («senza necessità di una delibera in tal senso del consigliodi amministrazione, in mancanza di una specifica previsionenormativa o statutaria, in quanto un'autorizzazione dell'organocollegiale è prescritta in via generale soltanto per gli entipubblici territoriali»).Il d.lgs. n. 479/1994, emanato in attuazione delle delega per ilriordino e la soppressione degli enti pubblici di previdenza edassistenza di cui alla legge n. 537/1993, ha dettato i criteri peril riordino, tra gli altri, dell’INPS: l’art. 3 ha previsto, tra gliorgani dell’Ente, il Presidente, cui è conferita la rappresentanzalegale.

Il d.P.R. n. 366/1997, contenente il regolamento perNumero registro generale 26903/2020l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto, all’art. 3 haN umero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15908/2026confermato che il presidente, nell'ambito delle funzioni di cuDait a pubblicazione 23/05/2026all’art. 3 del d.lgs. n. 479/1994, ha una serie di prerogative, tracui firmare gli atti e i documenti che comportano impegni perl’Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dald.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni.A tal proposito, l’art. 16 del d.lgs. n. 165/2001, invocato inricorso, rubricato “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenzialigenerali”, stabilisce che “I dirigenti di uffici dirigenziali generali,comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilitodall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:…f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere diconciliare e di transigere, fermo restando quanto dispostodall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103”.La norma ha attribuito anche ai dirigenti di uffici dirigenzialigenerali il potere di promuovere o resistere alle liti: chiaro è chel’attribuzione ex lege ai dirigenti della facoltà di rilasciaremandato alle liti non significa che di tale potere sia privato ilPresidente quale legale rappresentante dell’ente.Né i ricorrenti indicano la norma in forza della quale dovrebberitenersi imposto che, una volta che la procura sia rilasciata dalPresidente, sia comunque necessaria altresì una“autorizzazione” del dirigente.In ricorso viene richiamato il Messaggio INPS n. 579/2017.Posto che, come detto, si è di fronte ad atto non avente forzanormativa, comunque il testo così riporta:

“I Direttori centrali,regionali di livello dirigenziale generale e metropolitanidell’Istituto, sono titolari ex lege - ai sensi del citato art.16, lett.

f) del d.lgs. 165/2001 - ciascuno per il proprio ambitodi competenza, della rappresentanza processuale e, quindi, delNumero registro generale 26903/2020potere di rappresentare in giudizio l’Istituto nelle controversieN umero sezionale 1202/2026Numero di raccolta generale 15908/2026afferenti alle Strutture cui sono preposti. Data pubblicazione 23/05/2026Di conseguenza, è loro attribuito anche il potere di rilasciare leprocure speciali alle liti agli avvocati del ruolo professionale,laddove questi ultimi non possano spendere la procura generaleloro conferita dal Presidente.Resta di competenza esclusiva del Presidente il conferimentodelle procure alle liti, in ordine ai:a) procedimenti afferenti a questioni relative alle attività diindirizzo politico-amministrativo dell'Istituto, dovendointendersi per tali:- i procedimenti avanti i Tribunali Amministrativi Regionali ed ilConsiglio di Stato aventi ad oggetto l'impugnazione espressa dideliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, dideterminazioni del Presidente o del Commissario Straordinarioe del Direttore Generale, di regolamenti dell’Istituto a caratteregenerale;- i procedimenti avanti la Corte Costituzionale;- i procedimenti avanti la Corte di Giustizia Europea;b) procedimenti che, per la loro complessità, coinvolgono, permateria, trasversalmente più Direzioni centrali dell’Istituto”.L’espressione “resta di competenza esclusiva” conferma che cisono ambiti in cui il conferimento di procure è esclusiva funzionedel Presidente, laddove, a contrariis, nelle materie che esulanoda tali ambiti, detta funzione fa capo non solo al Presidente maanche ai dirigenti.Il secondo motivo di censura è parimenti da respingersi, indisparte i profili di mancanza di specificità, poiché il Tribunaleha dichiarato il difetto di giurisdizione del GO in favore dellaCorte dei Conti per i titolari di pensione pubblica, mentre ilmotivo non attinge tale parte motiva ma, concentrandosi solosulla declaratoria di difetto di competenza, rigNuuamredroa re gistro generale 26903/2020Numero sezionale 1202/2026esclusivamente i titolari di pensione a carico della gNeusmteiroo ndi era ccolta generale 15908/2026privata e non indica quali sono detti soggetti, su più di 40D0at a pubblicazione 23/05/2026ricorrenti, con conseguente insussistenza dell’interesse ad agireper tutti coloro che godono di trattamento pensionistico a caricodel FPLD.La questione è stata da tempo risolta dalle SSU e non sono statiesposti argomenti per rimeditare il percorso argomentativo deiprecedenti.Sin da SSUU n. 33661/2018, infatti, questa Corte ha affermatoche «la tecnica della perequazione è finalizzata a determinare inconcreto il quantum di tutela di volta in volta necessario nelperseguimento degli interessi tutelati dagli artt. 36, primocomma, e 38, secondo comma, Cost., e del progetto dieguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3, secondocomma, Cost., così da evitare disparità di trattamento in dannodei destinatari dei trattamenti pensionistici (cfr.

Corte Cost. n.70 del 2015 cit.); pertanto, la domanda di riconoscimento deldiritto alla perequazione non ha ad oggetto "interessi o accessorida ritardato pagamento di prestazioni previdenziali oassistenziali" che, ai sensi dell'art. comma 3 n. 3 bis cod. proc.civ., rientrano nella competenza esclusiva del giudice di pace;essa attiene piuttosto all'accertamento della misura dellaprestazione previdenziale, in relazione ad aumenti per leggeconnessi al periodico adeguamento al costo della vita, e, inquanto diretti ad incidere esclusivamente sul rapportoprevidenziale derivante da rapporto di pubblico impiego,rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti chericomprende tutte le controversie funzionali e connesse al dirittoalla pensione dei pubblici dipendenti (cfr.

Cass. Sez. U. n. 12 del4.1.2007, Sez, U n. 11849 del 9/6/2016 ed anche Cass. Sez. U.n. 7755 del 27/3/2017 e n, 10131 del 10/6/2012)» (idem NSuSmeUroU re gistro generale 26903/2020Numero sezionale 1202/202633662/2018). Numero di raccolta generale 15908/2026Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna Daalt a pubblicazione 23/05/2026pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in complessivi € 18.000,00 percompensi, € 200,00 per esborsi oltre rimborso spese generali al15% ed accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito