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Decreto — n. 15743/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 15743/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Vania Sabetta, challenged a Rome Court of Appeal judgment regarding a deportation decree without initiating the necessary procedural step. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal statutory time limit deemed renunciation extinction of proceedings litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 17050/2025Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 15743/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

Avv. Vania Sabetta-ricorrente-controMinistero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza n. 515/2025 emessa dalla Corte d’appello di Roma il26/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 17050/2025Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 15743/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Roma, 22/05/2026Il Consigliere DelegatoIleana Fedele