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Ordinanza — n. 15349/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows claim for director's equalization allowance by overturning appeal due to lack of res judicata on specific periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15349/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Naples Court of Appeal's decision, ordering a new trial to determine the applicant's director-level equalization allowance. The lower court had dismissed the claim by relying on prior judgments that the Court deemed ineffective because they failed to verify the specific appointment and actual exercise of director functions for the disputed period. Consequently, the Court held that res judicata does not apply when the factual basis of the previous decisions was incomplete regarding the directorial role.

Regesto Legislator

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Art. 31 DPR n. 761/1979; The principle of res judicata does not preclude new claims for directorial allowances if prior judgments failed to verify the specific appointment and actual exercise of director functions for the relevant period.

Parole chiave

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res judicata director equalization Cassation review labor law indemnity allowance prestazioni indebitamente riscosse adattamento delle retribuzioni indennità di disoccupazione per dirigenti

Disposizioni normative citate

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Art. 31 DPR n. 761/1979
art. 2909 c.c
Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce: "VioNluamzeiroo ndi era ccolta generale 15349/2026e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10430/2023
Cass. n. 5er1o 4di 2ra ccolta generale 15349/2026 del 27 febbraio 2024
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Testo completo

DEGLI STUDI DI NAPOLI), in persona del DirettoreGenerale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoANTONIO NARDONE;2026 - ricorrente -886 controPEZONE LUCIANO, rappresentato e difeso dall' avvocato PIETROVOLPE;- controricorrente -nonché controUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGIVANVITELLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENENRumAeLroE re gistro generale 21255/2022Numero sezionale 886/2026DELLO STATO; Numero di raccolta generale 15349/2026- controricorrenteD -at a pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 1755/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 1368/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 febbraio 2026 e del 14 maggio 2026 dal Consigliere Dott.GUGLIELMO GARRI.1.

Tribunale di Napoli rigettava la domanda con cui LucianoPezone, previo accertamento del diritto all’equiparazione alDirigente di 1° livello del CCNL dell’area dirigenza del ServizioSanitario Nazionale, aveva chiesto la condanna in solidodell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” edella relativa Azienda Ospedaliera Universitaria al pagamentodella somma di euro 79.617,71, a titolo di differenzasull’indennità di perequazione ex art. 31 DPR n. 761/1979 per ilperiodo dal 7/3/2014 al 7/5/2017, o in subordine al pagamentodella minore somma di € 16.375,72.2.

Avverso tale pronuncia ricorreva in appello il Pezonelamentando l’omessa valutazione, da parte del primo giudice,dello svolgimento di mansioni e funzioni proprie del dirigentesanitario di I livello ex 9°, circostanza questa non contestata dacontroparte ed attestata dal riconoscimento avvenuto con DAUPn. 253 del 19/5/1997 della equiparazione al dirigente sanitariodi I livello ex 9°.3. La Corte di appello di Napoli riformava la sentenza deltribunale, rilevando che nelle more del presente giudiziorisultavano passate in giudicato due sentenze della Corte diappello le n. 3043/2021 e n.12/2020, che avevanorispettivamente dichiarato estinto il giudizio di appello propostoNumero registro generale 21255/2022dall’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli StudiN umero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15349/2026della Campania “Luigi Vanvitelli” e rigettato l’appello propostDoat a pubblicazione 20/05/2026dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8108/2016pubblicata il 9/1/2017.3.1 La Corte di merito rilevava che la sentenza del Tribunale diNapoli n. 8108/2016 pubblicata il 9/1/2017 era intervenuta inun giudizio instaurato da Pezone Luciano nei confronti dellaSeconda Università degli Studi di Napoli e della relativa Aziendaospedaliera (poi divenute Università degli Studi della Campania“Luigi Vanvitelli” e relativa Azienda Ospedaliera Universitaria)per rivendicare le differenze retributive, a titolo di indennità diequiparazione ex art.31 del DPR 761/1979, sulla base dellemedesime ragioni di fatto e di diritto rilevanti nel presentegiudizio.

Precisamente anche in quel giudizio il Pezonesosteneva di aver svolto dal 1/1/1995 le mansioni dicollaboratore biologo e di responsabile del servizio diimmunopatologia parificabili a quelle di dirigente del ruolosanitario di 1° livello comparto sanità, che con DAUP n.253 del19/5/1997 l’Azienda ospedaliera gli aveva riconosciutol’equiparazione al trattamento economico del dirigente del ruolosanitario di 1° livello comparto sanità e che poi,illegittimamente, con delibera del commissario straordinarion.755 del 28/5/2004, l’Azienda lo aveva equiparato non più aldirigente sanitario di I livello ex IX , ma al collaboratoreprofessionale sanitario esperto categoria Ds del compartosanità, corrispondendogli l’indennità di equiparazione sulla basedi tale parametro.3.2 Ad avviso della Corte si trattava, quindi, di un giudizioinstaurato tra le stesse parti e fondato sulle medesime ragionidi fatto e di diritto del presente giudizio, in cui ciò che cambiavaera solo il periodo oggetto delle rivendicazioni economichNeu mcehroe re gistro generale 21255/2022Numero sezionale 886/2026in quel caso era dal 1/8/2009 al 31/12/2012 e nel prNeumseeron dti era ccolta generale 15349/2026giudizio è dal 7/3/2014 al 7/5/2017.

Data pubblicazione 20/05/2026Trovava, quindi, applicazione il consolidato principio affermatodalla Suprema Corte secondo cui “In ordine ai rapporti giuridicidi durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente necostituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia conaccertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenzedestinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicatoimpedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad unanuova decisione di quelle già risolte con provvedimentodefinitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche neltempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di unasopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenutomateriale del rapporto o ne modifichi il regolamento ( Cass.sez.lav. 17/8/2018 n. 20765, nello stesso senso Cass. sez.6 ord.n. 37268 del 29/11/2021).Nel caso in esame, la fattispecie oggetto del presente giudizioera identica a quella esaminata dal Tribunale di Napoli nellasentenza n.8108/2016, per cui il giudicato impediva il riesamedelle medesime questioni già affrontate e decise con lasuindicata pronuncia, non essendo intervenuta alcunasopravvenienza, di fatto o di diritto, che mutasse il contenutomateriale del rapporto o ne modificasse il regolamento.4.

Avverso la sentenza domanda la cassazione l’AziendaOspedaliera Universitaria dell’Università degli Studi dellaCampania “Luigi Vanvitelli”, prospettando un motivo di ricorso,cui aderisce con controricorso l’Università degli Studi dellaCampania “Luigi Vanvitelli”.5. Resiste con controricorso il lavoratore.6. Tutte le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE Numero registro generale 21255/2022Numero sezionale 886/20261. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce: "VioNluamzeiroo ndi era ccolta generale 15349/2026e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360Da,t a pubblicazione 20/05/2026primo comma, n. 3, c.p.c..

Erroneità e illogicità della sentenzanella parte in cui la Corte d’Appello di Napoli – sezione lavoroha dichiarato il passaggio in giudicato delle sentenze n.3043/2021 e n. 12/2020 emesse dal citato plesso giudiziario,con le quali è stato rispettivamente dichiarato estinto il giudiziodi appello proposto dall’Azienda Ospedaliera Universitariadell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli erigettato l’appello proposto dall’Università degli Studi dellaCampania Luigi Vanvitelli, con conseguente consolidamentodegli effetti, ad avviso della Corte Distrettuale, della sentenzadel Tribunale di Napoli n. 8108/2016 pubblicata il 9/1/2017.Errata interpretazione della sentenza n. 8108/2016 delTribunale di Napoli, con conseguente violazione dell’art. 12 dellepreleggi.

Nullità della sentenza impugnata per violazione degliarticoli 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,in relazione all’art. 360, prima comma, n. 4, c.p.c., avendo ilgiudice fornito una illogica e, comunque, erronea motivazionenell’assumere la suddetta statuizione".Si sostiene la violazione di legge in considerazione dellacircostanza che "la decisione 8108/2016 prende le mosse (rectedipende) dalla sentenza 32248/2011 che è tutt'ora sub judice"(pag. 27 ricorso per cassazione). In pratica, secondo partericorrente la sentenza 8108/2016, pur essendo divenutadefinitiva, non costituirebbe giudicato esterno e la Corte diAppello non avrebbe dovuto rilevarlo, in quanto contiene unsemplice riferimento ad altro provvedimento reso in un giudizioprecedente, che ancora non è passato in giudicato.Nella memoria si segnala che, nelle more del giudizNiuom,e ro ère gistro generale 21255/2022Numero sezionale 886/2026intervenuta l’ordinanza della Suprema Corte di CassaziNounmeer,o dIi Vra ccolta generale 15349/2026sez. civ., n. 25698/2025 (Pres.

Di Paolantonio, rel. CavallariD)a,t a pubblicazione 20/05/2026che ha accolto il ricorso (rgn. 21248/2022) promossodall’Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università’ degli Studidella Campania “Luigi Vanvitelli” (d’ora innanzi solo AOU) - perla riforma della sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli –sez. lavoro, n. 1749/2022 che aveva accolto la domanda deldipendente sulla scorta dell’avvenuto passaggio in giudicatodelle sue sentenze n. 3034/2021 e n. 12/2020 con conseguenteconsolidamento della sentenza del Tribunale di Napoli n.8108/2016, con identico percorso argomentativo della sentenzaimpugnata in tale sede.2.

Il motivo è fondato e va accolto nei sensi di seguito esposti.La sentenza impugnata contrasta con i principi già affermatida questa Corte (ordinanza, n. 25698/2025, nonché ordinanzan. 5142 del 2024) e richiamati nella memoria depositata dallaricorrente, resi su fattispecie sovrapponibile a quella di causafra le stesse parti, secondo cui in riferimento a detto rapporto“nessuna delle decisioni divenute definitive con riguardo allaspettanza di somme al lavoratore, ma prive di uno specificoaccertamento dell’allegazione e della dimostrazione del formaleconferimento di un incarico dirigenziale e del contestualeeffettivo esercizio delle relative funzioni da parte deldipendente, è idonea a spiegare efficacia di cosa giudicata ingiudizi differenti per quel che interessa il diritto del ricorrente apercepire le indennità di posizione, di esclusività e di risultatodovute a dirigenti medici.”In particolare, si è ritenuto che non svolgono alcuna efficaciapreclusiva su eventuali procedimenti futuri e su quelli in corso enon ancora definiti con sentenze passate in giudicato le decisionigià rese e divenute inoppugnabili che non siano conforNmumie roa rie gistro generale 21255/2022Numero sezionale 886/2026principi di diritto enunciati dall’ordinanza di questa S.C. nNu.m 5er1o 4di 2ra ccolta generale 15349/2026del 27 febbraio 2024 e che non contengano le verifiche iDvait a pubblicazione 20/05/2026menzionate, quali, in particolare, la sentenza n. 8108 del 2016del Tribunale di Napoli, le decisioni di appello che, nelcomplesso, l’hanno confermata, la sentenza n. 1755 del 2022della Corte d’appello di Napoli e la sentenza n. 1857 del 2024del Tribunale di Napoli (quest’ultima, limitatamente all’indennitàdi esclusività).A tali principi si intende dare continuità, anche rilevando chesono stati resi in relazione alla mancanza di efficacia vincolantedel giudicato della sentenza n. 8108 del 2016 del Tribunale diNapoli nella misura in cui nella stessa, e questo dato èfondamentale, non vi è stato l’accertamento che,contemporaneamente, un incarico dirigenziale fosse statoconferito al lavoratore e da quest’ultimo effettivamenteesercitato.In particolare, non vi è stata una verifica specifica in ordine alladebenza delle indennità di posizione, risultato ed esclusività,conseguendone l’irrilevanza dei precedenti citati dalla corteterritoriale e l’inesistenza di un giudicato, ricavabile dagli stessie in grado di condurre a una decisione favorevole al dipendente,per ciò che concerne i profili sopra esposti.Piuttosto, dovevano trovare applicazione i principi, cheimponevano ai giudici di appello di accertare se il lavoratoreavesse allegato, nel richiedere espressamente le indennità diposizione, risultato ed esclusività, di essere stato formalmentenominato dirigente per il periodo in questione e di avere svoltole relative funzioni in concreto (vedi Cass. n. 10430/2023),secondo cui nei rapporti di durata, il vincolo del giudicatoformatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo aNumero registro generale 21255/2022condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione aiN umero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15349/2026soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di queDllait a pubblicazione 20/05/2026variabili.Pertanto, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione e lasentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte d’Appello diNapoli in diversa composizione anche per le spese del presentegiudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli indiversa composizione anche per le spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 19 febbraio 2026 e del 14 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi