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Ordinanza — n. 15311/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription of rights, upholding lower court's rejection of voluntary insurance claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15311/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Bennardo against the Palermo Court of Appeal's decision to dismiss the claim. The lower court upheld the statute of limitations defense raised by RESAIS and INPS, confirming the earlier rejection of the worker's request to calculate pension bases. The court dismissed the appeal because the defense of prescription was validly applied and no sufficient reasons were presented to deviate from established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 118 c.p.c.: The statute of limitations bars claims for voluntary insurance benefits when the right has not been asserted within the prescribed period, and the court will not examine new arguments absent in the lower proceedings.

Parole chiave

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statute of limitations voluntary insurance prescription of rights pension calculation transactio validity Cassation dismissal legal costs ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2946 c.c.
Art. 118 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n.4 cod.
Art. 11 c.p.c.
Art. 12 c.c.
Art. 1 comma 268 legge 266/2005
Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc.
Art. 6 CEDU
Art. 2116 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 2948 c.c.
Art. 3 comma 9 legge 335/1995
Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n.4 cod.
Art. 55 r.d.l 1827/1935
Art. 40 legge 153/1969
Art. 41 legge 153/1969
Art. 36 bis d.l 223/2006
Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n.4 cod.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 19597/2025
Ordinanza n. 33324/2025
Ordinanza n. 33352/2025
Ordinanza n. 348/2026
Ordinanza n. 362/2026
Ordinanza n. 368/2026
Ordinanza n. 948/2026
Ordinanza n. 954/2026
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Testo completo

ti FILIPPO BENNARDO e MARCO BENNARDO che lo rappresentanoe difendono-ricorrente-controRESAIS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, ROMA,rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO CROCE-controricorrente-nonché controI.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1030/2020pubblicata il 01/02/2021.Numero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere Fabrizio Gandini.1.

Antonio D’Oro, lavoratore dell'industria mineraria siciliana ammesso aibenefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, adì ilTribunale di Caltanissetta per accertare il suo diritto a determinare la basedi calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla base dell'importo dell'indennitàmensile effettivamente liquidatagli ai sensi della citata legge della Regionesiciliana n. 42/1975; e ciò con riferimento al periodo dalla data dirisoluzione del rapporto intercorso con ITALKALI s.p.a. (25/01/1995), alladata di liquidazione della pensione di anzianità (01/07/2002).2.

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n.242/2014 rigettò ledomande proposte da D’Oro, ritenendo la prescrizione dei diritti in quellasede vantati.3. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n.366/2016, rigettòl’appello proposto da D’Oro, sia con riferimento alla domanda proposta neiconfronti di INPS che con riferimento alla domanda proposta nei confrontidi RESAIS. La Corte territoriale ritenne che, versandosi in materia dicontribuzione volontaria, l’accordo transattivo stipulato tra le parti incausa, con rinuncia alla contribuzione dedotta in giudizio, fosse valido edefficace e costituisse, perciò, ragione autonoma di improponibilità rigettodella domanda.4.

Questa Corte, con ordinanza n.3184/2019, affermò il principio di dirittoche «costituisce contribuzione obbligatoria, con finalità assistenziale, cui siapplica l'art. 2115, co. 3, c.c. e rispetto alla quale non possonovalidamente intervenire transazioni ai sensi dell'art. 2113, u.c., c.c., quellail cui versamento non ha origine negoziale, ma trova fondamento in normedi legge che sanciscono il corrispondente obbligo del datore di lavoroNumero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/2026verso il lavoratore, nell'ambito di un rapporto destinato a regolare la fasedi c.d. prepensionamento».

Per l’effetto cassò, con rinvio, la sentenzan.366/2016.5. All’esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale, con la sentenza inquesta sede impugnata, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione deicontributi sollevata da INPS e RESAIS s.p.a., ed ha integralmenteconfermato la sentenza n.242/2014 del Tribunale di Caltanissetta.6. Per la cassazione della sentenza ricorre Antonio D’Oro, con ricorsoaffidato a quattro motivi ai quali resiste RESAIS s.p.a con controricorso.INPS è rimasto intimato. Le parti hanno depositato memorie illustrative.7.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 commasecondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc., dell’art.384cod. proc. civ., degli artt.2114, 2115 e 2116 cod. civ.2. Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 commasecondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc., degliartt.2114, 2115 e 2116 cod. civ., e dell’art.384 cod. proc. civ.3.

Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 12 cod.civ., dell’art.1 comma 268 della legge n.266/2005, dell’art.6 della CEDU,degli artt. 2116, 2935, 2946, 2948 cod. civ., dell’art.3 comma 9 e 10 dellalegge n.335/1995, dell’art.55 r.d.l n.1827/1935, degli artt.40 e 41 dellalegge n.153/1969, dell’art.36 bis comma 11 del d.l. 223/2006, dell’art.2comma 1 lett.

b) del d.lgs. n.422/1988, dell’art.129 del r.d.l. n.Numero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/20261827/1935, dell’art.11 della legge n.67/1988, degli artt.2935, 2946, 2948cod. civ., dell’art.38 comma 7 della legge n.289/2002, delle circolari INPSnn. 27/2006 e 262/1995, degli artt.3 e 38 della Costituzione e dellasentenza n.69/2014 della Corte costituzionale.4. Con il quarto motivo (non rubricato) lamenta la violazione delladisciplina delle spese di lite.5. Sulla vicenda oggetto di causa, ed in particolare sulle questioni relativealla prescrizione dei diritti fatti in valere in giudizio dagli ex dipendenti diRESAIS s.p.a., a valle della cassazione con rinvio delle sentenze delle cortiterritoriali che avevano ritenuto la validità ed efficacia degli accorditransattivi intercorsi tra RESAIS s.p.a. e i suoi ex dipendenti, questa Cortesi è già pronunciata con le ordinanze nn.19597/2025, 33324/2025,33352/2025, 348/2026, 362/2026, 368/2026, 948/2026 e 954/2026,enunciando principi di diritto che bene si attagliano al caso in esame, perla sostanziale sovrapponibilità delle censure espresse nei quattro mezzi.6.

Il Collegio intende dare continuità a questi principi di diritto, perchénelle memorie difensive non sono state proposte ragioni sufficienti perdiscostarsene, e pertanto le ordinanze sopra citate vengono fatte propriedal Collegio e in questa sede richiamate ai sensi e per gli effetti di cuiall’articolo 118 comma primo cod. proc. civ.7. P.Q.M8. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, quanto aRESAIS S.P.A., in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge a beneficio di RESAIS s.p.a. Ai sensi dell’art. 13 comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteGabriella Marchese