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Decreto — n. 15213/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15213/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15213/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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da:Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti, in persona delDirettore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido DeSantis, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –controOrlandi Nicola, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamentedall’avv. Luca Damiano e dall’avv. Marco Frediani, con domicilio digitalepec come da Registri da Giustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 327/2025 della Corte d’appello di L’Aquila.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 15213/2026 — snciv · Corte di Cassazione: da:Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti, in persona delDirettore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido DeSantis, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –controOrlandi Nicola, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamentedall’avv. Luca Damiano e dall’avv. Marco Frediani, con domicilio digitalepec come da Registri da Giustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 327/2025 della Corte d’appello di L’Aquila.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo inosservanza del termine perentorio termini di ricorso durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25008/2025Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15213/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

da:Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti, in persona delDirettore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido DeSantis, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrente –controOrlandi Nicola, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamentedall’avv. Luca Damiano e dall’avv. Marco Frediani, con domicilio digitalepec come da Registri da Giustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 327/2025 della Corte d’appello di L’Aquila.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25008/2025Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 15213/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 04/05/2026Il Consigliere DelegatoGuglielmo Cinque