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Decreto — n. 15171/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 15171/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the INPS decree extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Biagio Sagliocco, challenged a decision by the Tribunal of Naples regarding social security benefits, but remained silent after the proposal for judgment was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit renunciation of rights extinction of proceedings litigation cost allocation prestazioni compensative compensazione dei crediti indennità per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

cato Biagio Sagliocco-ricorrente-controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Clementina Pulli unitamente all’avvocato ManuelaMassa-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord n.15560/2024 depositato il27/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le parti;Numero registro generale 972/2026Numero sezionale 455/2026Numero di raccolta generale 15171/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 19/05/2026