Italian Supreme Court declares cassation appeal dismissed due to procedural withdrawal and acceptance of cost waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal dismissed via a decree following the appellant's procedural withdrawal. The appellant, Karam Renata, filed a request for case termination before the statutory deadline, while the opposing party, the Ministry of the Interior, accepted the waiver of costs. Consequently, the court found no need to rule on the merits or expenses, formally extinguishing the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party files a request for termination of proceedings before the deadline and the opposing party accepts the waiver of costs, the court may declare the case extinguished without further ruling on the merits.
Parole chiave
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!Numero registro generale 19202/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 14986/2026Data pubblicazione 19/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 19202/2024 R.G. proposto da:Karam Renata, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Natale EdoardoGalleano unitamente all’avvocato Federico Nicola Umberto d’Elia;-ricorrente-controMinistero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 808/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Veneziail 11/03/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha presentatoc.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata dalla ricorrente sottoscrizionetelematica di accettazione della rinuncia e adesione alla compensazionedelle spese da parte dell’Avvocato dello Stato difensore del Ministerocontroricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;Numero registro generale 19202/2024Numero sezionale 452/2026Numero di raccolta generale 14986/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta