Decreto — n. 14971/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 19420/2024Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 14971/2026Data pubblicazione 19/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 19420/2024 R.G. proposto da:Gazzaneo Gemma, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio NataleEdoardo Galleano unitamente all’avvocato Federico Nicola Umberto d’Elia;-ricorrente-controMinistero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 809/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Veneziail 11/03/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha presentatoc.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata dalla ricorrente sottoscrizionetelematica di accettazione della rinuncia e adesione alla compensazionedelle spese da parte dell’Avvocato dello Stato difensore del Ministerocontroricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;Numero registro generale 19420/2024Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 14971/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380bis c.p; Decreto — n. 14971/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19420/2024 R.G. proposto da:Gazzaneo Gemma, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio NataleEdoardo Galleano unitamente all’avvocato Federico Nicola Umberto d’Elia;-ricorrente-controMinistero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 809/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Veneziail 11/03/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha presentatoc.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata dalla ricorrente sottoscrizionetelematica di accettazione della rinuncia e adesione alla compensazionedelle spese da parte dell’Avvocato dello Stato difensore del Ministerocontroricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;Numero registro generale 19420/2024Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 14971/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta
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!Numero registro generale 19420/2024Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 14971/2026Data pubblicazione 19/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 19420/2024 R.G. proposto da:Gazzaneo Gemma, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio NataleEdoardo Galleano unitamente all’avvocato Federico Nicola Umberto d’Elia;-ricorrente-controMinistero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 809/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Veneziail 11/03/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta la parte ricorrente ha presentatoc.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata dalla ricorrente sottoscrizionetelematica di accettazione della rinuncia e adesione alla compensazionedelle spese da parte dell’Avvocato dello Stato difensore del Ministerocontroricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;Numero registro generale 19420/2024Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 14971/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta