Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing the Ente Autonomo Volturno, had not acted to preserve the case after the court proposed a definition. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 5733/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 14958/2026Data pubblicazione 19/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 5733/2024 R.G. proposto da:Ente Autonomo Volturno - E.A.V. - S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato RobertoBocchini;-ricorrente-controAmaro Aniello, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Biondi;-controricorrente-avverso il provvedimento n. 4723/2023 emesso dalla Corte d’Appello diNapoli il 20/12/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 900,00 perNumero registro generale 5733/2024Numero sezionale 450/2026Numero di raccolta generale 14958/2026Data pubblicazione 19/05/2026compensi professionali oltre accessori di legge e spese forfettarie nellamisura del 15%, da distrarsi in favore dell’avv. Pasquale Biondi,antistatario.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta