Decreto — n. 14950/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 19504/2024Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 14950/2026Data pubblicazione 19/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 19504/2024 R.G. proposto da:Marongiu Alessandra e Donà Lara, rappresentate e difese dall’avvocatoSergio Natale Edoardo Galleano unitamente all’avvocato Federico NicolaUmberto d’Elia;-ricorrente-controMinistero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 810/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Veneziail 11/03/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta le parti ricorrenti hannopresentato atto di rinuncia al ricorso che ha i requisiti richiesti dagli articoli390 e 391 c.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata dalle ricorrenti sottoscrizionetelematica di accettazione della rinuncia e adesione alla compensazionedelle spese da parte dell’Avvocato dello Stato difensore del Ministerocontroricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 19504/2024Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 14950/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380bis c.p; Decreto — n. 14950/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 19504/2024 R.G. proposto da:Marongiu Alessandra e Donà Lara, rappresentate e difese dall’avvocatoSergio Natale Edoardo Galleano unitamente all’avvocato Federico NicolaUmberto d’Elia;-ricorrente-controMinistero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 810/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Veneziail 11/03/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta le parti ricorrenti hannopresentato atto di rinuncia al ricorso che ha i requisiti richiesti dagli articoli390 e 391 c.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata dalle ricorrenti sottoscrizionetelematica di accettazione della rinuncia e adesione alla compensazionedelle spese da parte dell’Avvocato dello Stato difensore del Ministerocontroricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 19504/2024Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 14950/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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!Numero registro generale 19504/2024Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 14950/2026Data pubblicazione 19/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 19504/2024 R.G. proposto da:Marongiu Alessandra e Donà Lara, rappresentate e difese dall’avvocatoSergio Natale Edoardo Galleano unitamente all’avvocato Federico NicolaUmberto d’Elia;-ricorrente-controMinistero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 810/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Veneziail 11/03/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che prima della scadenza del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta le parti ricorrenti hannopresentato atto di rinuncia al ricorso che ha i requisiti richiesti dagli articoli390 e 391 c.p.c.;rilevato che è stata, altresì, depositata dalle ricorrenti sottoscrizionetelematica di accettazione della rinuncia e adesione alla compensazionedelle spese da parte dell’Avvocato dello Stato difensore del Ministerocontroricorrente;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 19504/2024Numero sezionale 449/2026Numero di raccolta generale 14950/2026Data pubblicazione 19/05/2026ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione dellarinuncia da parte del controricorrente;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta