Cassation appeal dismissed due to withdrawal with cost compensation; judgment extinguished per Art. 391 c.p.c. and Art. 13 DPR 115/2002.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's withdrawal with a request for cost compensation, which the opposing party accepted. The appellant had previously lost an appeal against a lower court ruling that rejected his claim for damages from his former port authority regarding an early exit procedure. Since the withdrawal was accompanied by an agreement on cost sharing, the Court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and offset expenses between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: When a cassation appeal is withdrawn with the opposing party's acceptance of cost compensation, the judgment is extinguished and the provisions on doubled contributions do not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE LIGUREOCCIDENTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 11/2022 depositatail 25/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere Giovanni Maria Armone.1. Con sentenza n. 11/2022, pubblicata il 25 gennaio 2022, la Corted’appello di Genova ha respinto l’appello proposto da Alberto Panettaavverso la decisione di primo grado del Tribunale di Genova, che ne avevaNumero registro generale 10168/2022Numero sezionale 2203/2026Numero di raccolta generale 14912/2026Data pubblicazione 19/05/2026rigettato la domanda avanzata nei confronti dell’Autorità di SistemaPortuale del Mare Ligure Occidentale (ADSP), di cui era stato dipendente,volta a farne accertare la responsabilità per i danni a lui cagionati inoccasione della procedura di esodo anticipato a cui lo stesso ricorrenteaveva aderito.2.
Avverso la sentenza di secondo grado, il lavoratore ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’Autorità ha resistitocon controricorso.3. Successivamente, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio,con richiesta compensazione spese del giudizio, di cui la controricorrenteha preso atto e vi ha prestato adesione ai fini della compensazione dellespese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese,di cui ha preso atto la controparte, è preliminare all’esame del ricorso.Come già affermato da questa Corte (v., Cass. n. 9474 del 2020) quandoalla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguitol'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo non operal'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, cheesclude la condanna alle spese in danno del rinunciante spettando algiudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifichecircostanze meritevoli di apprezzamento.Nella specie, la difesa dello Stato ha preso atto della rinuncia nonopponendosi e ha aderito alla compensazione delle spese di giudizio.
Vapertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione concompensazione delle relative spese del giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e ne compensainteramente tra le parti le spese.Numero registro generale 10168/2022Numero sezionale 2203/2026Numero di raccolta generale 14912/2026Data pubblicazione 19/05/2026Alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributounificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015).Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi