Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, represented by Antonella Loiacono and Bruno Bitetti, did not act to preserve the right to contest the lower court's ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAntonella Loiacono unitamente all’avvocato Bruno Bitetti-ricorrente-controBonafede Giuseppe, Andretta Nicole, Dargenio Giancarlo Pio, IngrassiaRosalba, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Amendola-controricorrenti-nonché controOrlandi Claudio-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.322/2024 depositatail 28/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14226/2024Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 14659/2026Data pubblicazione 18/05/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali in favore dei controricorrenti, chevanno liquidate come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/05/2026Carla Ponterio