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Ordinanza — n. 14612/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; process extinguished under Art. 390 c.p.c. with no unified contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14612/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished after the appellant formally withdrew the cassation appeal in favor of the respondent. Although the lower court had ordered the Lazio Region to pay Giovanni Falco, the appellant's withdrawal satisfied the conditions of Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no additional unified contribution was due since the withdrawal does not constitute a rejection or inadmissibility under the relevant tax regulations.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings under Article 390, precluding the imposition of a unified contribution which applies only to rejection or inadmissibility outcomes.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution Code of Civil Procedure taxation of costs risarcimento per errore giudiziario recupero dei costi compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390c.p.c.
Art. 391 comma quarto c.p.c.
perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulladisponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391comma quarto c.p.c.;3.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002,art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigettoo inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
Cass. n. 23175/2015
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Testo completo

fesa dall'avvocato TIZIANA CIOTOLA;2026 - controricorrente –2047 avverso la sentenza n. 2513/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 13/06/2022 R.G.N. 1781/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23/04/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.1. La sentenza gravata riforma parzialmente quella di primecure e condanna la Regione Lazio al pagamento, in favore diGiovanni Falco, della complessiva somma di euro 21.649,37Numero registro generale 27217/2022a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2013 e 2014N, umero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 14612/2026oltre rivalutazione ed interessi.

Data pubblicazione 17/05/20262. Ricorrendo perché sia cassata Giovanni Falco formula controdi essa quattro motivi di censura.3. La Regione Lazio resiste con controricorso.Ragioni della decisione1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione dirinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse del ricorrente,con relativa accettazione per la controricorrente.2. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390c.p.c. perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulladisponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391comma quarto c.p.c.;3.

Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna alversamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002,art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigettoo inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n.3688/2016; Cass. n. 23175/15).La Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026La PresidenteAnnalisa Di Paolantonio