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Ordinanza — n. 14611/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal via withdrawal, extinguishing proceedings without further costs for appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14611/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant formally withdrew their appeal in favor of the respondent. Giorgio Maggi had challenged a regional administrative decision regarding his civil service status and salary differences, but voluntarily abandoned the litigation before the final judgment. Consequently, the court ruled that the process ended without ordering the appellant to pay additional unified contribution costs, as the specific legal provision cited does not apply to withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 comma 4 c.p.c.; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the appellant is not liable for further unified contribution costs under the relevant administrative decree.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings unified contribution costs administrative litigation civil service status magistrato non professionale indennità di disoccupazione per dirigenti risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390c.p.c.
Art. 391 comma 4 c.p.c.
perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulladisponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391comma quarto c.p.c.3.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002,art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigettoo inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
Cass. n. 23175/15
Cass. n. 23175/15).La Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026Numero registro generale 19192/2022La Presidente Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 14611/2026Annalisa Di Paolantonio Data pubblicazione 17/05/2026
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Testo completo

in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato TIZIANA CIOTOLA;2026 - controricorrente –2046 avverso la sentenza n. 626/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 18/02/2022 R.G.N. 1516/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23/04/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.1. La sentenza gravata conferma quella resa in prime cure cheaveva respinto la domanda proposta da Giorgio Maggi, neiconfronti della Regione Lazio, volta ad ottenere laNumero registro generale 19192/2022declaratoria di nullità e/o illegittimità delle determinazionNi umero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 14611/2026dell’Ente n. G15010 del 24.10.2014 e n. G15531 dDealt a pubblicazione 17/05/20264.11.2014 (nonché se del caso la loro disapplicazione),l’accertamento del diritto all’inquadramento nel ruolodirigenziale regionale, del diritto a percepire le differenzeretributive tra il trattamento economico di dirigente fruitosino al mese di ottobre e quanto effettivamente percepito inseguito, a decorrere dal mese di novembre 2014 e fino alladata di effettiva reintegra, nonché del diritto al risarcimentodel danno alla professionalità per violazione degli artt. 52 delD.lgs. n. 165/2001 e 2103 del codice civile.2.

Ricorrendo perché sia cassata Giorgio Maggi formula controdi essa un motivo di censura.3. La Regione Lazio resiste con controricorso.Ragioni della decisione1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione dirinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse del ricorrente,con relativa accettazione per la controricorrente.2. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390c.p.c. perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulladisponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391comma quarto c.p.c.3. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna alversamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002,art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigettoo inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n.3688/2016;

Cass. n. 23175/15).La Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026Numero registro generale 19192/2022La Presidente Numero sezionale 2046/2026Numero di raccolta generale 14611/2026Annalisa Di Paolantonio Data pubblicazione 17/05/2026