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Ordinanza Interlocutoria — n. 14583/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to fix public hearing on necessary joinder of Inps in social security contribution disputes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14583/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a new public hearing to address the necessity of joining the Inps as a necessary co-litigant. The appellant argued that the lower court's reasoning on accessory compensation differed from the appeal's grounds, while the respondent claimed the Inps should have participated in the proceedings. The court decided to suspend the decision because recent precedents suggest the Inps joinder issue requires public debate to resolve its fundamental legal significance.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Art. 81 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: The court remands the case to a public hearing to determine whether the necessary joinder of the Inps is required for social security contribution claims, suspending the final judgment pending this constitutional review.

Parole chiave

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necessary joinder of Inps social security contributions public hearing requirement litisconsorzio necessario remission to public session constitutional review of procedure Inps participation rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 5, c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 24 and 111 Cost.
Art. 81 and 102 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 8956 del 14/05/2020
Cass., Sez. L, Sentenza n. 17320 del 19/08/2020
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2164 del 09/09/2020
Cass., Sez. L, Sentenza n. 6722 del 10/03/2021
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 26002 del 06/09/2023
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 26248 dell'11/09/2023
Cass., Sez. L, Sentenza n. 701 del 09/01/2024
Ordinanze interlocutorie nn. 33033 e 33038 del 17/12/2025
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Testo completo

daco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Morini;-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché controCOMUNE DI LADISPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Croce;-controricorrente-controREGIONE LAZIO, COMUNE DI SANTA MARINELLA;-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2550/2021depositata il 16/07/2021, RG 2390/2017.Numero registro generale 3157/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 14583/2026Data pubblicazione 17/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2026 e del 13maggio 2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone.1. Con ricorso al Tribunale di Civitavecchia depositato l’8 aprile 2013,Giuseppe Fagioni ha convenuto in giudizio il Comune di Cerveteri,esponendo di essere stato trasferito dalla Regione Lazio presso tale ente adecorrere dal 1° agosto 2002 e chiedendo di:

a) accertare il proprio dirittoal computo, all’interno della retribuzione individuale di anzianità (RIA),della ex retribuzione di posizione organizzativa goduta presso la RegioneLazio fino al 1° agosto 2002;

b) accertare il proprio diritto al compensoper l’incarico di responsabile dell’Ufficio agricoltura, caccia e pesca (UACP),alla retribuzione collettiva e alla retribuzione del lavoro straordinario, conconseguente condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributiveper tali voci dal 24 maggio 2007 alla data del provvedimento giudiziale,nonché del risarcimento del danno per violazione del CCNL dal 1° agosto2002 al 23 maggio 2007;

c) condannare il Comune al versamento deicontributi dovuti all’Inps sulla retribuzione per la ex posizioneorganizzativa.2. Su richiesta del Comune di Cerveteri, regolarmente costituitosi, ilTribunale di Civitavecchia ha ordinato l’integrazione del contraddittorio neiconfronti della Regione Lazio e del Comune di Ladispoli, che si sonocostituiti chiedendo il rigetto della domanda, nonché del Comune di SantaMarinella, che è invece rimasto contumace; all’esito del giudizio di primogrado il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 12 gennaio 2017, haaccolto la domanda sub a) e rigettato le restanti.3.

Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello sia ilsentenza n. 2550/2021, pubblicata il 16 luglio 2021, ha parzialmenteaccolto l’appello di Giuseppe Fagioni in relazione all’originaria domandasub c) e ha così condannato il Comune di Cerveteri a versare all’Inps, neiNumero registro generale 3157/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 14583/2026Data pubblicazione 17/05/2026limiti della prescrizione quinquennale, i contributi dovuti per legge sullaretribuzione per la ex posizione organizzativa erogata al Fagioni,rigettando nel resto l’appello principale e respingendo integralmentel’appello incidentale del Comune.4.

Giuseppe Fagioni ricorre per la cassazione della sentenza di secondogrado, sulla base di due motivi.Il Comune di Cerveteri resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale, affidato a un unico motivo.Il Comune di Ladispoli resiste con controricorso, mentre la Regione Lazioe il Comune di Santa Marinella sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 8 e seguenti del CCNL Enti locali del 31 marzo1999 e dell’art. 17 CCNL Enti locali del 1° aprile 1999.Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ossia la circostanza che la sentenza di primo grado avesse rigettato ladomanda relativa ai compensi accessori per una ragione diversa da quellaindicata dai giudici d’appello e che dunque non spettasse all’appellanteimpugnarla sotto il profilo indicato dalla Corte d’appello.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Comune di Cerveteridenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionee la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 81 e 102 c.p.c., in ordinealla mancata partecipazione dell’Inps al giudizio.2.

La Corte rileva che il ricorso incidentale pone il problema delcontraddittorio nei giudizi che abbiano per oggetto la domanda dellavoratore di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributiprevidenziali in favore dell’Inps o di altro ente previdenziale.Numero registro generale 3157/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 14583/2026Data pubblicazione 17/05/2026Rispetto a tale questione, esiste nella giurisprudenza di questa Corte unindirizzo dotato di una certa consistenza, secondo il quale nel giudiziopromosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro alversamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario conl'Istituto previdenziale, sicché, alla mancata evocazione in giudiziodell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità delgiudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite delgiudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai finidell'integrazione del contraddittorio (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 8956 del14/05/2020, Sez. L, Sentenza n. 17320 del 19/08/2020, Sez. L,Ordinanza n. 2164 del 09/09/2020, Sez. L, Sentenza n. 6722 del10/03/2021, Sez. L, Ordinanza n. 26002 del 06/09/2023, Sez. L,Ordinanza n. 26248 dell’11/09/2023, Sez. L, Sentenza n. 701 del09/01/2024).Più di recente, tuttavia, l’orientamento appena sintetizzato è statoconsiderato suscettibile di revisione e questa Corte, con le ordinanzeinterlocutorie nn. 33033 e 33038 del 17/12/2025, ha ritenuto che laquestione della possibilità, per il lavoratore, di chiedere la condanna deldatore al pagamento dei contributi e della esistenza del litisconsorzionecessario con l’Inps meritasse – per la sua fondamentale centralità, per ilsuo valore nomofilattico e per i contrasti cui è soggetta – di esseretrattata alla pubblica udienza.Alla luce di tali precedenti rimessioni e in considerazione del fatto che alladata odierna la pubblica udienza non risulta essere stata ancoracelebrata, il Collegio ritiene opportuno rinviare anche la presente causa anuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione inpubblica udienza della questione indicata in motivazione.Numero registro generale 3157/2022Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 14583/2026Data pubblicazione 17/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro del 10aprile 2026 e del 13 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi