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Sentenza — n. 14578/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional law retroactive application to Nebrodi Park staff.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14578/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by three former employees against the Second Instance Court of Messina, which had dismissed their claim for unpaid arrears. The plaintiffs argued that Article 67 of the Sicily Regional Law No. 8/2018 should apply retroactively to equate their treatment with other park staff. The court held that the provision was innovative and applies only prospectively, with the fixed sum representing a partial remedy for the past rather than a full retroactive equalization. Consequently, the court found no violation of the principle of equal treatment or good administration due to the distinct professional status of the claimants.

Regesto Legislator

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Art. 67 l.r. Sicilia n. 8/2018; Art. 360 c.p.c.: The court ruled that a regional law provision equating personnel treatment applies prospectively unless textual elements indicate an interpretative nature, and a fixed past sum does not imply full retroactive equalization.

Parole chiave

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retroactive application equal treatment principle public administration regional law interpretation prospectivity of norms arrears payment professional status differentiation rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018
3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 67 della l.r.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art.
Art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001
8 del 2018, nonché del principio diparità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, 3 e 97 Cost.3.
Artt. 3 e 97 Cost.
Né in tal modo può ritenersi che la decisione impugnata abbia violato ilprincipio di parità di trattamento e di buon andamento della pubblicaamministrazione, fissato negli artt. 3 e 97 Cost. e nell’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 4 giugno 2024, n. 134
Corte cost. 23 marzo 2021, n. 71
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

e difesi dall'avvocato Marcello Rizzo;-ricorrenti-controENTE PARCO DEI NEBRODIin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Antonio Domenico Francesco Giardina e dall’avvocatoSalvatore Giovanni Lo Cicero;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 333/2025depositata il 09/05/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal Consigliere Giovanni Maria Armone;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleOlga Pirone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;Numero registro generale 13986/2025Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 14578/2026Data pubblicazione 17/05/2026udito l’Avv.

Calogero Cicero, per il controricorrente.1. Maria Cordaro, Vincenzo Miceli e Lucia Maria Catena Ruggieri ricorronoper cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n.333/2025, pubblicata il 9 maggio 2025, che, in riforma della decisione diprimo grado del Tribunale di Patti, ha rigettato le originarie domande degliodierni ricorrenti, volte a ottenere la condanna dell’Ente Parco dei Nebrodial pagamento degli ulteriori arretrati per effetto del trattamento giuridicoed economico loro riconosciuto dall’art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018.La sentenza impugnata ha escluso che l’art. 67 – nell’equiparare, al primocomma, il trattamento del personale del comparto ex comandato pressol’Ente Parco dei Nebrodi a quello applicato negli altri Enti parco – abbiavalenza interpretativa e dunque efficacia retroattiva; in questo senso, ilsecondo comma conterrebbe una parziale deroga all’applicazione ex nuncdisponendo uno stanziamento finanziario fisso pari a 300 migliaia di euro,senza imporne di ulteriori.2.

Il ricorso è affidato a due motivi ed è illustrato con memoria.L’Ente Parco dei Nebrodi resiste con controricorso, anch’essoaccompagnato da memoria.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto delricorso.Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedell’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, nonché del C.C.R.L. del comparto nondirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della l.r. n.10 del 2000.Numero registro generale 13986/2025Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 14578/2026Data pubblicazione 17/05/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, nonché del principio diparità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, 3 e 97 Cost.3. I due motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della lorostretta connessione, sono infondati.L’art. 67 della l.r. n. 8 del 2018, rubricato “Personale Ente Parco deiNebrodi”, così recita: «1. Al personale del comparto "ex comandato", giàtransitato nei ruoli organici dell’Ente parco dei Nebrodi, in conformità altrattamento giuridico ed economico già applicato negli altri Enti parco, siapplicano indistintamente le disposizioni di cui al Decreto Presidenziale 20gennaio 1995, n. 11, al Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e alDecreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 10.

2. Per l’attuazione delledisposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l’eserciziofinanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia dieuro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizifinanziari 2019 e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.».Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il comma 1,mediante l’utilizzo del modo indicativo, traccia il perimetro applicativodella disposizione, prevedendo che il trattamento già previsto per ilpersonale degli altri Enti parco regionali si applichi ex nunc anche alpersonale dell’Ente Parco dei Nebrodi.In assenza di elementi testuali che possano far propendere per la naturainterpretativa della previsione, è da ritenere che essa abbia carattereinnovativo, equiparando i trattamenti solo per futuro.In coerenza con tale opzione ermeneutica, risulta corretta anche la letturadel comma 2 operata dalla sentenza impugnata, in base alla quale essoprevede una norma parzialmente derogatoria che stanzia per il passato(«per gli arretrati») una somma fissa di 300 migliaia di euro, senza inNumero registro generale 13986/2025Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 14578/2026Data pubblicazione 17/05/2026alcun modo lasciar intendere che essa costituisca un anticipo o un accontorispetto a ulteriori parificazioni.4.

Né in tal modo può ritenersi che la decisione impugnata abbia violato ilprincipio di parità di trattamento e di buon andamento della pubblicaamministrazione, fissato negli artt. 3 e 97 Cost. e nell’art. 45 del d.lgs. n.165/2001.È noto, infatti, come i principi costituzionali di eguaglianza e di buonandamento della pubblica amministrazione non ostino a diversificazioni neitrattamenti economici e giuridici di diverse categorie professionali dipubblici impiegati, ove queste, per la eterogeneità dei rispettivi statusprofessionali, siano tra loro non comparabili (v.

Corte cost. 4 giugno 2024,n. 134, 23 marzo 2021, n. 71).Nella specie, la circostanza che la norma in esame riguardi una specificacategoria di personale, quello ex comandato, ne sottolinea la diversità dicondizione e di percorso professionale rispetto al restante personale ecostituisce di per sé una ragione giustificativa del diverso trattamento aesso riservato in passato. Diverso trattamento che il legislatore regionaleha inteso colmare solo parzialmente mediante lo stanziamento relativoagli arretrati, senza però che gli fosse imposto di farlo integralmente.5.

In conclusione il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altraquestione potenzialmente implicata dalla normativa regionale in esame.6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo ilcriterio della soccombenza.7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.000 per compensiNumero registro generale 13986/2025Numero sezionale 2023/2026Numero di raccolta generale 14578/2026Data pubblicazione 17/05/2026professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente(Giovanni Maria Armone) (Caterina Marotta)