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Ordinanza — n. 14520/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows architect to avoid 2008 civil fines by applying retroactive Constitutional Court ruling on dual pension registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14520/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially overturned the Rome Court of Appeal's decision regarding civil fines imposed on an architect for dual pension registration in 2008. While the first ground challenging the seizure procedure was rejected, the second ground successfully argued that the Constitutional Court's ruling on the unconstitutionality of the relevant law applies retroactively. Consequently, the court declared the architect not liable for the 2008 civil penalties and ordered the compensation of all procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. a) L. n. 388/2000; Art. 136 Cost.: The principle of non-retroactivity of laws does not apply to Constitutional Court decisions declaring legislative provisions unconstitutional, thereby exempting individuals from civil fines for acts occurring before the decision's entry into force if the contested norm was subsequently invalidated.

Parole chiave

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retroactive application Constitutional Court ruling civil fines dual pension registration ius superveniens architect liability non-retroactivity principle incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. a) L. n. 388/2000
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione ederronea interpretazione dell’art. 116, comma 8, L.
Art. 136 Cost.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 87/11
2697, c.c.; violazione e falsa applicazionedell’art. 18, comma 4, d.lgs.
art. 2697 c.c
n.388/2000; violazione dell’art. 2697 c.c.; insufficienza dellamotivazione (violazione dell’art.
art. 132 c.p
2697 c.c.; insufficienza dellamotivazione (violazione dell’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 24668 del 2022
Cass. nr. 32682 del 2022
24668 del 2022; nello stesso senso, frale molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass.
Cass. nr. 10286 del 2023
Cass. 13336/24
Cass. 3672/25
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Testo completo

S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINOSGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELEDE ROSE;- resistenti con mandato –nonché controINGE.CO S.R.L., PROGECAL 2005 S.R.L., AGENZIA DELLEN umero registro generale 13065/2022Numero sezionale 1867/2026ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI Numero di raccolta generale 14520/2026RISCOSSIONE S.P.A.); Data pubblicazione 16/05/2026- intimate -avverso la sentenza n. 3628/2021 della CORTE D'APPELLOdi ROMA, depositata il 10/11/2021 R.G.N. 124/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere Dott.

RICCARDO ROSETTI.1. L’Architetto Soleimani Gholam Hossein proponeva duedistinte opposizioni all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Romaavverso gli atti di pignoramento di crediti presso terzi n.09784201600041966/001 e n. 09784201600041965/001,notificati il 25.10.2016 da Equitalia Servizi di RiscossioneS.p.A., fondate sulla mancata notifica dei titoli sottesi aisuddetti pignoramenti, con contestuale impugnazionedell’avviso di addebito INPS n. 39720150023792305000, cheassumeva mai notificato prima. All’esito della fase cautelarevenivano accolte le due opposizioni.1.1.

Soleimani Gholam Hossein riassumeva i giudizi nel meritoe gli stessi venivano riuniti. L’INPS e l’Agente della Riscossionesi costituivano chiedendo il rigetto delle opposizioni.1.2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6027/2018,accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando la nullità deglisotteso avviso di addebito INPS, respingeva nel resto ilricorso.2. Soleimani Gholam Hossein proponeva appello avverso dettasentenza. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sicostituivano nel giudizio di secondo grado e chiedevano ilNumero registro generale 13065/2022rigetto dell’impugnazione.

I terzi pignorati non si costituivano Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 14520/2026in giudizio. Data pubblicazione 16/05/20262.1. Con la sentenza n. 3628/2021 depositata in data10/11/2021 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro,accoglieva parzialmente l’appello e, in parziale riforma dellasentenza impugnata, confermata nel resto, dichiaravainammissibile la domanda riconvenzionale spiegata in primogrado dall’INPS.3. Avverso detta sentenza Soleimani Gholam Hossein haproposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

L’INPSsi è limitato al deposito della procura. L’Agenzia delle EntrateRiscossione e i terzi pignorati sono rimasti intimati.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 16/04/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995; violazione efalsa applicazione dell’art. 2935, c.c.; violazione e falsaapplicazione art. 2697, c.c.; violazione e falsa applicazionedell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997; violazione e falsaapplicazione dell’art. 17, d.p.r. n. 435/2001; violazione e falsaapplicazione del d.p.c.m. del 4.6.2009; violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 bis, d.l. n. 331/1993, conv. con mod.dalla l. n. 427/1993; contraddittorietà ed insufficienza dellamotivazione – tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c..1.1.

Con questo strumento di impugnazione si censura lasentenza impugnata «nella parte in cui, in violazione delladisciplina della prescrizione dei contributi di previdenza sociale(art. 3, c. 9, L. n. 335/1995; art. 2935, c.c.), nonché di altredisposizioni che dettagliatamente verranno di segNuuimteoro registro generale 13065/2022Numero sezionale 1867/2026esaminate, ha erroneamente ritenuto non prescritte le prNeutmeersoe d i raccolta generale 14520/2026contributive asseritamente dovute dal ricorrente nei confrontiD ata pubblicazione 16/05/2026della Gestione Separata INPS, in relazione ai redditi da lavoroautonomo prodotti nell’anno 2008, affermando che, nel casodi specie, il dies a quo della prescrizione suddetta è daindividuarsi nel giorno 6.7.2009 (in luogo del 20.6.2009, dataprevista per il pagamento dell’eventuale saldo), ovverosia neltermine “slittato” per il pagamento dell’eventuale saldo, aisensi del D.P.C.M. del 4.6.2009»2.

Il motivo è infondato. Per costante orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. 28/02/2025, n.5355 e numerosi precedenti ivi citati, da ultimo confermato daCass. 16/01/2026, n. 907 «in materia previdenziale, laprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separatadecorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamentodei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini delladecorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugnodel 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 daititolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizionida detta disposizione stabilite» (Cass. n. 10273 del 2021;Cass. n. 25610/2023).

La Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione del principio sopra richiamato, avendo valutatoche, per effetto del d.P.C.M. 04/06/2009, pubblicato in Gazz.Uff. n. 137 del 16.06.2009, la scadenza per versare il saldodei contributi dovuti in relazione ai redditi prodotti nel 2008era stata differita al 6 luglio 2009, così che l’atto interruttivo,notificato al professionista il 30/06/2014, era antecedente alloNumero registro generale 13065/2022scadere del termine differito e, pertanto il termine di Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 14520/2026prescrizione non era ancora spirato.

Data pubblicazione 16/05/20262.1. Sotto un diverso profilo il primo motivo di ricorso criticala sentenza circa l’applicazione del d.P.c.m. 04/06/2009perché lo slittamento del termine di scadenza riguarderebbesolo le categorie per le quali sono stati elaborati gli studi disettore.2.2. In senso contrario deve rilevarsi, sulla scorta di Cass.10/03/2025, n. 6400, «quanto alla latitudine soggettiva deldifferimento» che del differimento beneficiano tutti i«contribuenti [...] che esercitano attività economiche per lequali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltantocoloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano)fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione […]» (Cass. nr. 28729 del 2024 cit. sulla scia diCass. nr.10273 del 2021 e successive conformi).

Ciò che rilevaè, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attivitàeconomica riconducibile tra quelle per le quali siano stateelaborati studi di settore e non la condizione soggettiva delsingolo professionista di effettiva sottoposizione al regimefiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studimedesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, frale molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr.10286 del 2023, punto 11).2.3. Il primo motivo di ricorso deve, così, essere respinto.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione ederronea interpretazione dell’art. 116, comma 8, L. n.388/2000; violazione dell’art. 2697 c.c.; insufficienza dellamotivazione (violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp.ss., tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c..Numero registro generale 13065/20223.1.

Con questo strumento di impugnazione si censura la Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 14520/2026sentenza impugnata in ordine alla questione delle sanzioni cheD ata pubblicazione 16/05/2026l’INPS ha applicato nei confronti dell’odierno ricorrente. LaCorte di Appello ha ritenuto legittime le sanzioni applicate,seppur nella misura inferiore accertata dal Giudice di primecure (art. 116, c. 8, lett. a), L. n. 388/2000). Secondo la partericorrente difettavano nella fattispecie i presupposti perravvisare l’omissione contributiva.3.2.

Il motivo è fondato.3.3. Le sanzioni civili riguardano l’anno 2008, ovvero epocaantecedente l’entrata in vigore del d.l. n.98/11. La sentenzadella Corte Costituzionale n.55/24 ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art.18, co.12, d.l. n.87/11, convertito, conmodificazioni, nella l. n.111/11, nella parte in cui non prevedeche gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddettaInarcassa, per essere contemporaneamente iscritti pressoaltra gestione previdenziale obbligatoria ai sensi dell’art.21 l.n.6/81, e tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.3.4.

Tale sentenza applicabile al caso di specie, ai sensidell’art.136 Cost., implica che l’importo delle sanzioni civili nonè dovuto (v. Cass.13336/24; Cass.3672/25).3.5. Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazioneall’accoglimento del secondo motivo di ricorso e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esseredecisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto alpagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione allaGestione separata per l’anno 2008.Numero registro generale 13065/20224.

Le spese dell’intero processo devono essere compensate in Numero sezionale 1867/2026Numero di raccolta generale 14520/2026ragione dell’efficacia attribuita allo ius superveniens. Data pubblicazione 16/05/2026 P.Q.MLa Corte,accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, dichiara che Soleimani Gholam Hosseinnon è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla suaiscrizione alla Gestione separata per l’anno 2008;compensa le spese dell’intero processo.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 16 aprile 2026.Il Presidente(Gabriella Marchese)