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Ordinanza — n. 14513/2026 — snciv Generato dall'IA

Social benefits appeal dismissed for lack of new facts and double pronouncement on same issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14513/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the social representative's appeal against the Rome Court of Appeal's confirmation of a negative Inps verification. The appellant argued for omitted pronouncements and unexamined facts regarding benefits from 2018 to 2021, while Inps claimed partial payment was made. The court rejected the appeal because the original request was limited to the 2017-2018 period and the Inps had already acknowledged the error and ordered payment for the later period, constituting a double pronouncement.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal based on omitted pronouncements or unexamined facts is inadmissible when the lower court correctly limited its judgment to the specific request made in the first instance and when the opposing party has already addressed the same facts in a subsequent decision.

Parole chiave

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social benefits verification omitted pronouncement double pronouncement Inps error recognition civil procedure appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002

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Testo completo

SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO2159 PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONIETTA CORETTI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 773/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 26/02/2024 R.G.N. 2375/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.RILEVATO CHELa Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia diprimo grado che aveva dichiarato fondata la domanda diNumero registro generale 18831/2024Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 14513/2026Data pubblicazione 16/05/2026accertamento negativo svolta da Domenico Sardelli eavente ad oggetto somme pretese in restituzionedall’Inps per il periodo da agosto 2017 a marzo 2018 atitolo di maggiorazione sociale, integrazione al minimo etrattamento di famiglia, mentre era respinta l’analogadomanda per il successivo periodo aprile 2018-febbraio2021.Per il periodo successivo, dall’aprile 2018 al febbraio2021, l’Inps aveva riconosciuto l’errore e, con nota del2021, aveva dichiarato di mettere in pagamento letrattenute operate, riconosciute poi dalla Corte estraneealla domanda di primo grado, considerando il pagamentoparziale effettuato dall’Inps e il fatto che le parti eranostate invitate a prendere posizione sul punto.Avverso la sentenza Sardelli Domenico ricorre per duemotivi.L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazionedell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte d’appellopronunciato su tutta la domanda svolta in primo grado diripristino delle prestazioni assistenziali (integrazione alminimo, maggiorazione sociale e trattamento difamiglia), relativamente anche al periodo aprile 2018-febbraio 2021.Il motivo è infondato.La Corte ha infatti confermato l’accoglimento delladomanda per il periodo agosto 2017-marzo 2018,mentre ha ritenuto che, per il successivo periodo aprile2018-febbraio 2021, essa non fosse stata introdotta inNumero registro generale 18831/2024Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 14513/2026primo grado, sicché correttamente il Tribunale si eraData pubblicazione 16/05/2026limitato alla condanna relativa al primo segmentotemporale.Non sussiste perciò alcuna omessa pronuncia su partedella domanda, avendo la Corte affermato chel’originaria domanda esprimeva un oggetto limitato alprimo periodo e che su tale domanda vi era statapronuncia di totale accoglimento.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce omessoesame di un fatto decisivo, ovvero che l’Inps non avevapagato alcunché per il secondo periodo (aprile 2018-febbraio 2021), essendosi limitato ad affermare cheavrebbe provveduto al pagamento, poi non seguito.Il motivo è inammissibile.Si verte infatti in tema di doppia pronuncia conformerelativa agli stessi fatti – riconoscimento dell’Inpsdell’errore commesso, con nota del 2021, ove eradichiarata la messa in pagamento delle trattenuteoperate – sicché è inammissibile il motivo di cuiall’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (v. comma 4 dello stessoart.360 c.p.c.).Al rigetto del ricorso non segue condanna alle spesec.p.c. prodotta in atti.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 18831/2024Numero sezionale 2159/2026Numero di raccolta generale 14513/2026Data pubblicazione 16/05/2026previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza del 30.4.26La PresidenteGabriella Marchese