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Ordinanza Interlocutoria — n. 14510/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding NASpI eligibility when worker resigns with partial notice pay.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14510/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation court declared the appeal inadmissible and remanded the case for a new public hearing. The dispute concerns whether the NASpI benefit covers the notice period when a worker resigns for just cause and receives partial substitute notice pay. The General Prosecutor requested a remand due to the novel legal interpretation required regarding the compatibility of the new law with previous regulations.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.lgs. n. 22/15; Art. 73 R.D. n. 1827/35: The court establishes that when a legal provision introduces a novel interpretation incompatible with prior regulations, the case must be remanded for a public hearing to resolve the conflict.

Parole chiave

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NASpI eligibility resignation just cause substitute notice pay legal incompatibility remand for public hearing statutory interpretation social security benefits

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.lgs. n. 22/15
Art. 73 R.D. n. 1827/35
l.n. 92/12

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Testo completo

. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO2156 TRIOLO, MAURO SFERRAZZA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,depositata il 06/05/2021 R.G.N. 255/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANOVISONA' ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 13393/2021Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 14510/2026Data pubblicazione 16/05/2026RILEVATO CHEIl primo motivo di ricorso pone la seguente questione didiritto, sulla quale non constano precedenti di questaCorte: se, in caso di dimissioni per giusta causa dellavoratore e di indennità sostitutiva del preavvisopercepita solo in parte dalla lavoratrice, il trattamento diNASpI comprenda o meno anche il periodo di preavviso;il motivo di ricorso interpella in particolare questa Cortesull’interpretazione dell’art.6 d.lgs. n.22/15 quale normainnovativa e incompatibile – o meno – rispetto allaprevisione dell’art.73 R.D. n.1827/35, considerato ancheil richiamo generale compiuto dal d.lgs. n.22/15 alla l.n.92/12 e il richiamo a sua volta compiuto da questa alR.D. n.1827/35;l’ufficio della Procura Generale ha chiesto il rinvio anuovo ruolo per la decisione della causa in pubblicaudienza;reputa il collegio condivisibili le osservazioni dellaProcura Generale, data la rilevanza nomofilattica dellaquestione P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienzaRoma, deciso all’adunanza camerale del 30.4.2026La PresidenteGabriella Marchese