Cassation court remands case to lower court regarding NASpI eligibility when worker resigns with partial notice pay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation court declared the appeal inadmissible and remanded the case for a new public hearing. The dispute concerns whether the NASpI benefit covers the notice period when a worker resigns for just cause and receives partial substitute notice pay. The General Prosecutor requested a remand due to the novel legal interpretation required regarding the compatibility of the new law with previous regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.lgs. n. 22/15; Art. 73 R.D. n. 1827/35: The court establishes that when a legal provision introduces a novel interpretation incompatible with prior regulations, the case must be remanded for a public hearing to resolve the conflict.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO2156 TRIOLO, MAURO SFERRAZZA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,depositata il 06/05/2021 R.G.N. 255/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANOVISONA' ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 13393/2021Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 14510/2026Data pubblicazione 16/05/2026RILEVATO CHEIl primo motivo di ricorso pone la seguente questione didiritto, sulla quale non constano precedenti di questaCorte: se, in caso di dimissioni per giusta causa dellavoratore e di indennità sostitutiva del preavvisopercepita solo in parte dalla lavoratrice, il trattamento diNASpI comprenda o meno anche il periodo di preavviso;il motivo di ricorso interpella in particolare questa Cortesull’interpretazione dell’art.6 d.lgs. n.22/15 quale normainnovativa e incompatibile – o meno – rispetto allaprevisione dell’art.73 R.D. n.1827/35, considerato ancheil richiamo generale compiuto dal d.lgs. n.22/15 alla l.n.92/12 e il richiamo a sua volta compiuto da questa alR.D. n.1827/35;l’ufficio della Procura Generale ha chiesto il rinvio anuovo ruolo per la decisione della causa in pubblicaudienza;reputa il collegio condivisibili le osservazioni dellaProcura Generale, data la rilevanza nomofilattica dellaquestione P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblicaudienzaRoma, deciso all’adunanza camerale del 30.4.2026La PresidenteGabriella Marchese