Cassation court allows appeal against expense compensation based on party quality, ruling it illogical when plaintiff wins.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's appeal regarding the lower court's decision to compensate litigation expenses entirely. The appellant argued that the trial court's justification for this decision, based on the parties' status and the nature of the dispute, was illogical since the appellant was the total winner. The court agreed, finding the reasoning stereotyped and irrelevant to the actual outcome, and thus ordered the lower court's expense ruling to be quashed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: The Court of Cassation exercises supervisory jurisdiction over expense compensation based on exceptional reasons; such compensation is invalid if the reasoning is illogical, stereotyped, or relies on circumstances that do not influence the litigation result, particularly when the losing party is not the one who failed to produce required documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;2161 - controricorrente –avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, del 04/03/2025R.G.N. 1596/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.RILEVATO CHEIl Tribunale di Vibo Valentia omologava il requisitosanitario come accertato in capo a SalvatoreMassimiliano Marinelli e compensava le spese di lite inNumero registro generale 11622/2025Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 14509/2026Data pubblicazione 16/05/2026ragione “della natura della controversia e della qualitàdelle parti”, “non avendo parte ricorrente prodottoidonea documentazione reddituale comprovante quantogenericamente dichiarato in ricorso ai sensi e per glieffetti dell’art.152 disp. att. c.p.c.”.Avverso il decreto di omologa, Salvatore MassimilianoMarinelli ricorre per due motivi, illustrati da memoria, cuil’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere ilTribunale disposto la compensazione integrale dellespese nonostante il ricorrente fosse risultato totalmentevittorioso, avendo ottenuto l’accertamento del requisitosanitario con la percentuale e la decorrenza chiesta.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ex artt.132e 360, co.1, n.4 c.p.c., illogicità e carenza dellamotivazione posta a sostegno della compensazione.I due motivi possono essere trattati congiuntamente,ponendo la medesima questione, e sono fondati.Il Tribunale ha basato la compensazione non sullasoccombenza reciproca, bensì adducendo ragionidiverse, fondate sulla qualità delle parti, la natura dellacontroversia e la mancata produzione della dichiarazioneex art.152 d.a. c.p.c.Ai sensi dell’art.92 c.p.c., compete a questa Corte ilsindacato di legittimità sulla motivazione dicompensazione fondata su gravi ed eccezionali ragioni(v.
Corte Cost., n.77/18).Numero registro generale 11622/2025Numero sezionale 2161/2026Numero di raccolta generale 14509/2026Data pubblicazione 16/05/2026In particolare, questa Corte ha affermato che lamotivazione è sindacabile in sede di legittimità ove sianoaddotte ragioni illogiche o erronee (Cass., S.U.,18467/25, Cass.14036/24, Cass.9977/19), oppure sitratti di motivazione stereotipata, che si esaurisca inclausole di mero stile o faccia leva su circostanzeininfluenti (Cass.23914/25, Cass.8486/25,Cass.15945/22).Ciò è nel caso di specie, come già rilevato da questaCorte in un caso di analoga motivazione del medesimoTribunale (Cass.7452/26).
Invero è del tutto generica eapodittica la motivazione che fa riferimento alla qualitàdelle parti e alla natura della controversia; è poi del tuttoillogica la motivazione che fa riferimento alla mancataproduzione della dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c.seppur richiamata in ricorso, poiché tale dichiarazione èininfluente ai fini di lite, essendo parte attrice risultatavittoriosa e non soccombente sul requisito sanitario.Il decreto va dunque cassato relativamente al capo sullespese, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, chestatuirà anche sulle spese di litre del presente giudizio.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnatonei limiti di cui in motivazione e rinvia al Tribunale di ViboValentia in persona di diverso magistrato, anche per lespese di lite del presente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza del 30.4.26La PresidenteGabriella Marchese