Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by multiple lawyers, did not act on the proposal communicated by the lower court, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
re, rappresentato edifeso dall'avvocato Sergio Preden unitamente agli avvocati GiuseppinaGiannico, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo-ricorrente-controPalmini Marco, Lunghi Stefano, rappresentati e difesi dall'avvocato MariaGabriella Del Rosso-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.334/2020 depositatail 30/06/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 925/2021Numero sezionale 433/2026Numero di raccolta generale 14448/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 15/05/2026Gabriella Marchese