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Decreto — n. 14384/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares case extinguished due to partial payment under new 2025 law allowing termination after first installment.

Numero d'incarto Decreto — n. 14384/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished following the applicant's partial payment under the new rateization scheme. The applicant submitted the first installment and required documentation proving adherence to the simplified payment procedure introduced by recent legislation. The court applied the principle of *ius superveniens*, ruling that the new law permits termination upon payment of the first or sole installment, thereby excluding the need for full payment.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis D.L. n. 84/2025; Art. 1, comma 235, L. n. 197/2022: The effective perfection of a simplified payment definition occurs with the payment of the first or sole installment, allowing the judge to declare the case extinguished without requiring full payment.

Parole chiave

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simplified payment definition judicial extinction ius superveniens partial payment termination rateization scheme first installment rule litigation extinguishment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12-bis D.L. n. 84/2025
Sez.Un.5889/2026).Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e, per l'effetto, deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria diestinzione del giudizio ex art. 12-bis del D.L.
Art. 1, comma 235, L. n. 197/2022
Sez.Un.5889/2026).Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e, per l'effetto, deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria diestinzione del giudizio ex art. 12-bis del D.L.
Art. 1, comma 241, L. n. 197/2022
Sez.Un.5889/2026).Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e, per l'effetto, deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria diestinzione del giudizio ex art. 12-bis del D.L.
Art. 3-bis, comma 2, lett. c), D.L. n. 202/2024

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. n. 5830/2025
Cass. Sez. Un. n. 5889/2026
Cass. n. 25485/2018
Sez.Un.5889/2026
Sez.Un.5889/2026).Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e, per l'effetto, deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria diestinzione del giudizio ex art.

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Testo completo

dall'avvocato ClaudioScognamiglio unitamente all’avvocato Romeo Bianchin-ricorrente-controInail in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n.26/2021 depositatail 16/04/2021.Rilevato cheParte ricorrente ha versato in atti:a) la dichiarazione del debitore di adesione alla definizione agevolataprevista dal comma 235 dell’art. 1 L. n. 197/2022 (rottamazione quater);b) la comunicazione, prevista dal comma 241 della citata norma,dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione al debitore circa l’ammontare dellasomma dovuta;c) il deposito della documentazione relativa al pagamento delle rateratione temporis pagate.L’art. 12-bis - norma di interpretazione autentica in materia di estinzionedei giudizi a seguito di definizione agevolata, inserita dalla l. 108/2025 insede di conversione del d.l. n. 84/2025 – stabilisce che:

“1. Il secondoNumero registro generale 26673/2021Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14384/2026Data pubblicazione 15/05/2026periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventia oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione sirealizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute eche l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241,della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e delladocumentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.La norma, introdotta al fine di risolvere la questione interpretativa(rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5830/2025) relativa allanecessità, o meno, dell’integrale pagamento del quantum rateizzato ai finidell’estinzione del giudizio, prevede che la definizione agevolata siperfezioni con il pagamento della prima (in caso di rateizzo) o unica rata el’estinzione possa essere dichiarata dal giudice (Cass.

Sez.Un.5889/2026).Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e, per l'effetto, deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria diestinzione del giudizio ex art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, concompensazione delle spese di lite in ragione dell’«esito definitorio e latosensu conciliativo del giudizio, per giunta in forza di una proceduraagevolativa sopravvenuta [che] depone per l’esclusione dei presupposti divalutazione della soccombenza virtuale» (cfr. Cass. Cass. sez. un. n.5889/26).Numero registro generale 26673/2021Numero sezionale 429/2026Numero di raccolta generale 14384/2026Data pubblicazione 15/05/2026La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, il 14/05/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo