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Decreto — n. 14380/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 14380/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, represented by Giampiero Falasca, withdrew the case against the national temporary work agency, which accepted the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating no further judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the case.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure appellant's renunciation Cassation appeal dismissal abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

e rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Falasca-ricorrente-controEbitemp Ente Bilaterale Nazionale Per Il Lavoro Temporaneo in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Federica Paterno' unitamente all’avvocato Raffaele Troncone-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3398/2021 depositatail 05/10/2021.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 31937/2021Numero sezionale 428/2026Numero di raccolta generale 14380/2026Data pubblicazione 15/05/2026Così deciso in Roma, il 14/05/2026La Presidente TitolareAdriana Doronzo