Italian Supreme Court dismisses cassation appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Jdanova Ekaterina, challenged a lower court ruling against the University of Salento and INPS regarding labor disputes. The court applied Article 380bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 1106/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 14373/2026Data pubblicazione 15/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 1106/2025 R.G. proposto da:Jdanova Ekaterina, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Gallucci;-ricorrente-controUniversità del Salento in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato;-controricorrente-nonché controInps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato Ester Ada Sciplino unitamente agli avvocati EmanueleDe Rose, Carla d’Aloisio, Antonino Sgroi;-resistente-avverso la sentenza n. 360/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Lecce il08/07/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 1106/2025Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 14373/2026Data pubblicazione 15/05/2026dispositivo secondo il principio della soccombenza con riferimento allaposizione dell’Università controricorrente;nulla per le spese dell’INPS che ha depositato unicamente memoria dicostituzione senza svolgere attività difensiva.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 1.750,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta