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Ordinanza — n. 14273/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on dismissal grounds but awards procedural costs to absent employer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14273/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the dismissal of an employee for mafia ties, upholding the lower court's finding of decisive evidence. While the employer's absence in the first instance meant they bore no procedural costs, the Court partially allowed the appeal to address the specific issue of cost allocation. Consequently, the judgment was quashed only to the extent necessary to declare the employer's first-instance expenses non-due and to order the employee to pay the remaining litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; When an employer remains in default in the first instance, they cannot claim reimbursement of first-instance costs, and the appellate court may quash the judgment solely to correct the cost allocation without remanding the case.

Parole chiave

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default judgment costs mafia interdittiva dismissal procedural expenses allocation contumacy employer quashing partial judgment cessazione definitiva dal servizio revoca disciplinare licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
art. 85 d.lgs. n. 159/2011
Inrelazione all’art. 85 d.lgs.
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Testo completo

fredo e Giuseppe Placidi, rappresentato e difeso dall’avv.ricorrentecontroUniversal Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difesodall’avv. Luigi Milani.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto n. 436/2024 pubblicata in data 25/11/2024, n.r.g. 135/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026 dalConsigliere dott. Francescopaolo Panariello.1.- Giuseppe Coronese, dipendente di Universal Service srl, esercentein data 10/03/2023 era stato arrestato e sottoposto a misura cautelarepersonale.

Con nota del 25/05/2023 la società gli aveva concesso il richiestoNumero registro generale 7980/2025Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 14273/2026periodo di aspettativa di sei mesi, terminato il quale, essendo ancora ristrettoData pubblicazione 14/05/2026in carcere, era stato licenziato con effetto in data 23/10/2023. Taleprovvedimento non era stato impugnato.In data 19/07/2023 il Prefetto di Taranto aveva emesso l’interdittivaantimafia nei confronti della predetta società e disposto l’esclusione dellamedesima dall’elenco dei fornitori affidabili per la pubblica amministrazione,dichiarando esistenti legami attuali con la criminalità organizzata proprioIn conseguenza di tale interdittiva la predetta società aveva altresì avviatoun procedimento disciplinare con lettera di contestazione del 12/08/2023,culminato con il licenziamento del 07/09/2023, ricevuto il 09/09/2023 equindi in data anteriore all’efficacia (al 23/10/2023) del primo licenziamento.La società veniva poi sottoposta alla misura di prevenzionedell’amministrazione giudiziaria ex artt. 17 e 34 d.lgs. n. 159/2011 delTribunale di Lecce.2.- Il Coronese impugnava il licenziamento del 07-09/09/2023.

Nellacontumacia della società – nel frattempo sottoposta all’amministrazionegiudiziaria – il Tribunale accoglieva la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla datrice di lavoro.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la produzione documentale dell’appellante in questo grado èammissibile, perché indispensabile in ordine alla valutazione dellaposizione del Coronese all’interno della società;b) inoltre il provvedimento che ha disposto l’amministrazione giudiziaria èsuccessivo al licenziamento e l’interdittiva antimafia è un fatto di cui siè discusso in primo grado, in quanto posto proprio a fondamento delprovvedimento espulsivo;c) nell’interdittiva antimafia viene ricostruita l’attività criminale delCoronese, descritto come attualmente affiliato alla “sacra corona unita”,organizzazione mafiosa diffusa nel territorio salentino, ma aventerapporti anche con la criminalità calabrese, tanto che egli è diventatopunto di riferimento sul territorio;Numero registro generale 7980/2025Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 14273/2026Data pubblicazione 14/05/2026d) dalla stessa interdittiva risulta che il Coronese ha assunto un ruolo dispicco all’interno della Universal Service srl, facendosi nominareresponsabile del personale e coordinatore della sede di Massafra, conpotere decisorio sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti,esercitando un potere intimidatorio sull’amministratore di fatto sig.Lonoce Pasquale;e) risulta ancora che il Coronese, prima di passare all’Universal, avevalavorato per Avvenire srl, società a sua volta attinta dal medesimoprovvedimento interdittivo;f) dal decreto prefettizio è possibile ricostruire dunque la figura criminaledel Coronese e la sua influenza all’interno della società;g) il Coronese è oggi un personaggio di spicco della criminalità organizzatadel territorio ed è attualmente ristretto in carcere sin dal 09/03/2023,in virtù di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunaledi Reggio Calabria su richiesta della DDA per il reato, fra gli altri, diassociazione di stampo mafioso, ritenuto pericoloso, poiché affiliato,oltre che alla sacra corona unita, al clan appartenente alla ‘ndranghetacalabrese di Rosarno;h) dello stesso tenore è il provvedimento di sottoposizione della societàall’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lg.s n. 159/2011, nel qualesi riconosce l’infiltrazione ed il condizionamento mafioso proprio a causadella presenza del Coronese;i) alla luce di tali documenti, che riportano anche stralci di intercettazionie conversazioni intercorse tra il Coronese e il Lonoce, amministratoredi fatto della società, emerge chiaramente che il Coronese, lungidall’essere un semplice operaio, si ingeriva quotidianamente nellagestione della società, dirigendo l’unità operativa principale di Massafra,decidendo in ordine ad assunzioni e licenziamenti, senza che il Lonocepotesse opporsi, atteso il potere di intimidazione esercitato dal primo;j) risulta altresì che egli usa la sede della società come luogo di incontrocriminale e per lo svolgimento dei suoi affari personali;k) il clima intimidatorio da lui creato è emerso in modo lampante per ilcaso del rapporto di lavoro della figlia, di cui egli ne ha imposto latrasformazione a tempo indeterminato; egli ha inoltre rimproverato eNumero registro generale 7980/2025Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 14273/2026Data pubblicazione 14/05/2026minacciato la dipendente che aveva osato redarguire la figlia per unanegligenza;l) la posizione dominante e condizionante all’interno della società da partedel Coronese ha determinato un grave danno alla società, causandonel’esclusione dalla white list, ossia dall’elenco dei soggetti che possonostipulare appalti con la pubblica amministrazione, con cui la societàlavora abitualmente.4.- Avverso tale sentenza Coronese Giuseppe ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- Universal Service s.r.l. ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria, con cui ha dedotto e documentatodue circostanze: il Tribunale penale di Palmi lo ha assolto “per non avercommesso il fatto”; il Tribunale di Lecce nel dicembre 2025 ha revocatol’amministrazione giudiziaria della società.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e345 c.p.c., 2106 e 2697 c.c. e 27 Cost. per avere la Corte territoriale ritenutoammissibile la prova documentale prodotta dalla società per la prima volta inappello.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non si confronta, infatti, con la specifica motivazione addottadalla Corte territoriale in termini sia di indispensabilità dei documenti prodottidalla società, sia di insussistenza di “nuovi fatti”, posto che ha evidenziatoche l’interdittiva antimafia, in quanto posta a fondamento del licenziamento,aveva formato oggetto della cognizione del Tribunale nel giudizio di primogrado.Per il resto la censura è inammissibile, sollecitando a questa Corte undiverso apprezzamento della valenza probatoria di quei documenti rispettoalle circostanze che i Giudici d’appello hanno ritenuto dimostrate,apprezzamento interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudicedi merito.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.Numero registro generale 7980/2025Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 14273/2026Data pubblicazione 14/05/2026il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e345 c.p.c., 2106 e 2697 c.c. e 85 d.lgs. n. 159/2011 per avere la Corteterritoriale omesso di considerare che i controlli antimafia, in relazione agliappalti pubblici, possono e devono essere effettuati soltanto nei confronti dideterminate categorie di soggetti (legale rappresentante della società,componenti del c.d.a., socio di maggioranza o altri soci, membri del collegiosindacale, direttore tecnico e familiari e conviventi dei predetti soggetti), allequale egli è estraneo.Il motivo è inammissibile.In primo luogo il ricorrente non si confronta con la specificaargomentazione articolata dai Giudici d’appello, secondo cui dalprovvedimento interdittivo si evinceva chiaramente il ruolo di dominus da luisvolto all’interno della società, con potere di intimidazione ed assolutocondizionamento nei confronti dell’amministratore di fatto (sig.

Lonoce). Inrelazione all’art. 85 d.lgs. n. 159/2011, invocato dal ricorrente, il suo ruolotrova un preciso riscontro proprio nelle categorie di soggetti ivi elencati, tuttiespressivi di una posizione di “comando”, di “dominio” o comunque di“controllo” della società aggiudicataria di pubblici appalti, in concretoriscontrata dalla Corte territoriale in capo al Coronese sulla base dellerisultanze indicate in quel provvedimento prefettizio.Per il resto la censura è inammissibile, perché anche in tal caso sollecita aquesta Corte un diverso apprezzamento della valenza probatoria di queidocumenti rispetto alle circostanze che i Giudici d’appello hanno ritenutodimostrate, interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice dimerito.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115, 116 e 244c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di ammettere la provatestimoniale ritualmente da lui dedotta.Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente omette di dimostrare ladecisività dei capitoli di prova (Cass ord. n. 23194/2017), ossia che l’esitodella prova testimoniale sarebbe stato tale da determinare con certezza unadecisione diversa da quella impugnata.Va infatti osservato che i tre capitoli di prova da lui articolati in primo gradoNumero registro generale 7980/2025Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 14273/2026Data pubblicazione 14/05/2026e riproposti in appello, trascritti nel ricorso per cassazione (v. p. 38),controricorrente e all’assenza di contestazioni disciplinari precedenti.All’evidenza trattasi di circostanze non idonee ad inficiare le risultanze – anchedi rilievo oggettivo, come le intercettazioni riportate nell’ordine di arresto enell’interdittiva antimafia – sulla base delle quali la Corte territoriale haformato il suo convincimento circa l’effettivo ruolo, ricoperto dal Coronese, didominus della società (ad onta della formale qualifica di impiegato) e delpotere di condizionamento assoluto, mediante intimidazione, da lui esercitatoverso la gestione societaria di un amministratore di fatto (il sig.

Lonoce).Dunque all’evidenza difetta la decisività di quei capitoli di prova, la cuimancata ammissione, dunque, non è idonea ad inficiare la conformità a dirittodella sentenza impugnata.4.- Nessuna rilevanza possono avere i fatti documentati dal Coronese conla memoria, posto che della decisione del Tribunale penale di Palmi vi è soloil dispositivo e non si comprende da quale imputazione il Coronese sia statoassolto; la revoca dell’amministrazione giudiziaria è stata disposta per unaragione prettamente e meramente processuale ivi indicata, senza alcunaripercussione, dunque, sulla valutazione dei comportamenti e del ruoloassunto dal Coronese nell’ambito societario.5.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c.per avere la Corte territoriale posto erroneamente a suo carico le speseprocessuali del primo grado di giudizio nonostante la contumacia della società.Il motivo è fondato come ammette anche la controricorrente (v.controricorso, p. 27).

Tale capo va cassato senza alcun bisogno di rinvio,essendo totalmente vincolato l’esito decisorio sul punto: la società è rimastacontumace in primo grado e, quindi, non ha sopportato in quel grado alcunaspesa processuale. Pertanto non ha diritto al relativo rimborso.6.- Atteso l’accoglimento solo dell’ultimo motivo di ricorso, le spese delpresente giudizio di legittimità vanno compensate per un quarto, mentre iresidui tre quarti vanno posti a carico del Coronese e liquidati come indispositivo. P.Q.MNumero registro generale 7980/2025Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 14273/2026Data pubblicazione 14/05/2026La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili gli altri, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel meritodichiara non dovute da Coronese Giuseppe le spese del primo grado digiudizio; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente tre quartispese di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, ecompensa il residuo quarto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data17/03/2026.La Presidentedott.ssa Margherita Leone