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Ordinanza — n. 14188/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to death of obligor extinguishing administrative fine liability under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14188/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished following the death of the primary obligor, Martinelli Gian Paolo. The appellant argued for the continuation of proceedings against the company, but the court held that administrative fines are personal and do not pass to heirs. Consequently, the court ruled that the obligation to pay the fine and the liability of the solidary obligor were extinguished, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 7 della l. n. 689 del 1981; Art. 6 comma 2 della l. n. 689 del 1981: The death of the person who committed the administrative violation extinguishes the obligation to pay the fine and the liability of the solidary obligor, rendering the appeal inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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administrative fine death of obligor personal nature of sanction extinguishment of liability inadmissibility of appeal solidary obligor heirs and inheritance

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della l. n. 689 del 1981
Data pubblicazione 14/05/2026Come più volte chiarito da questa Corte, la morte dell'autoredella violazione amministrativa comporta l'estinzionedell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogatadall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l.
Art. 6 comma 2 della l. n. 689 del 1981
Art. 372 c.p.c.
689del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguentecessazione della materia del contendere nel giudizio diopposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria puòessere effettuata, anche in sede di legittimità, ove il decesso siadocumentato ex art. 372 c.p.c. (Cass.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
34833 del2022), con esenzione dal raddoppio del contributo unificato dicui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 372 c.p
689del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguentecessazione della materia del contendere nel giudizio diopposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria puòessere effettuata, anche in sede di legittimità, ove il decesso siadocumentato ex art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25404 del 2023
Cass. n. 25404 del 2023).
Cass. n. 22199 del 2010
(Cass. n. 22199 del 2010;
Cass. n. 6737 del 2016
Cass. n. 27650 del 2018
6737 del 2016; Cass. n. 27650 del 2018; Cass.
Cass. n. 28577 del 2021
Cass. n. 21265 del 2020
Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082
Cass. n. 13113 del 2003
Cass. n. 29577 del 2021
Cass. n. 16747 del 2022
n.29577 del 2021; Cass. n. 16747 del 2022 e Cass.
Cass. n. 34833 del 2022
Cass. n. 3542 del 2017
228 del 2012(Cass. n. 3542 del 2017;
Cass. n. 20697 del 2021
Cass. n. 20697 del 2021).

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Testo completo

proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICOBOURSIER NIUTTA, GIANPIERO BELLIGOLI;- ricorrenti -controISPETTORATO TERRITORALE DEL LAVORO DI VERONA, in2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato1580e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 126/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 20/03/2023 R.G.N. 909/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dalla Consigliera Dott.ssa VALENTINA RICCHEZZA.Numero registro generale 14510/2023Numero di raccolta generale 14188/20261.

Con sentenza n. 126/2023, la Corte di appello di VeneziaDa,t a pubblicazione 14/05/2026sezione lavoro, confermava la sentenza del tribunale di Veronache rigettava le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni,emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Verona, n.622/2014 nei confronti di Martinelli Gianpaolo, qualetrasgressore, e n. 623/2014 nei confronti di SupermercatiMartinelli s.r.l., aventi ad oggetto il pagamento della sommacomplessiva di euro 105.279,13 per la violazione degli articoli3, 7 e 9, comma 1 della l. n. 68/99, per non aver la societàcoperto la quota di assunzione dei soggetti disabili nel termineprevisto dalla convenzione di programma stipulata con il serviziocollocamento mirato della provincia di Verona.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso percassazione Supermercati Martinelli s.r.l. e Martinelli Gian Paoloaffidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorsol’Ispettorato territoriale del lavoro di Verona (da ora ITL) che hachiesto il rigetto del ricorso.3.L’ ITL di Verona si è costituita con controricorsochiedendo, in via principale, l’inammissibilità e, in viasubordinata, il rigetto del ricorso.4.Parte ricorrente ha depositato memorie chiedendodichiararsi cessata la materia del contendere per sopravvenutodecesso di Martinelli Gian Paolo, obbligato principale.5.Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.È preliminare e assorbente la considerazione deldocumentato decesso, in data 13 aprile 2025, di Gian PaoloMartinelli, individuato nell'ordinanza ingiunzione opposta comeobbligato principale, in quanto trasgressore, a differenza dellasocietà, qualificata come obbligata solidale.

L’ intervNeunmuertoo re gistro generale 14510/2023Numero sezionale 1580/2026decesso dell’autore della violazione determina l’estinzionNeum edroe dlli ara ccolta generale 14188/2026sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 25404 del 2023). Data pubblicazione 14/05/2026Come più volte chiarito da questa Corte, la morte dell'autoredella violazione amministrativa comporta l'estinzionedell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogatadall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguentecessazione della materia del contendere nel giudizio diopposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria puòessere effettuata, anche in sede di legittimità, ove il decesso siadocumentato ex art. 372 c.p.c. (Cass. n. 22199 del 2010;

Cass.n. 6737 del 2016; Cass. n. 27650 del 2018; Cass. n. 28577 del2021).La cessazione della materia del contendere, come ribaditoda questa Corte (Cass. n. 21265 del 2020), dà luogo allainammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse,in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse adimpugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui èproposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel momentodella decisione, poiché è in relazione a tale decisione - ed inconsiderazione della domanda originariamente formulata - cheva valutato tale interesse (Cass. 8 settembre 2003, n. 13113,in un caso nel quale, appunto, essendo intervenuta la morte delsoggetto a cui era stata irrogata la sanzione pecuniariaamministrativa – fatto sopravvenuto da cui discendeva, ex art.7 della I. n. 689 del 1981, l'estinzione dell'obbligazione gravantesull'autore del fatto, in quanto intrasmissibile agli eredi, edanche di quella gravante sull'obbligato solidale -, questa Corteha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nei confronti dientrambi).2.Del resto è consolidato l’orientamento di questa CoNrutmee,r o are gistro generale 14510/2023Numero sezionale 1580/2026mente del quale, in tema di sanzioni amministrative, il dNiusmpeoros dti ora ccolta generale 14188/2026dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981 (per il quale “L'obbligazionDeat a pubblicazione 14/05/2026di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmetteagli eredi”) e quello dell'ultimo comma dell'art. 6 della stessalegge (secondo cui l'obbligato solidale che ha pagato “ha dirittodi regresso per l'intero nei confronti dell'autore dellaviolazione”) in quanto espressione del principio della personalitàdella sanzione amministrativa, per il quale la morte dell'autoredella violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoieredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione,ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell’obbligatosolidale per la sanzione amministrativa (Cass., Sez.

Un., 22settembre 2017, n. 22082). Ne consegue, quindi, che, anchecon riferimento alla posizione di Supermercati Martinelli s.r.l., inquanto obbligato solidale, opera l’estinzione dell’obbligazione.3.Dalla declaratoria di cessazione della materia delcontendere discende l’assenza di regolazione delle spese, nontrovando applicazione il principio di soccombenza virtuale, pereffetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza (Cass. n.29577 del 2021; Cass. n. 16747 del 2022 e Cass. n. 34833 del2022), con esenzione dal raddoppio del contributo unificato dicui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012(Cass. n. 3542 del 2017;

Cass. n. 20697 del 2021). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere; nulla sullespese.Così deciso nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella Pagetta