Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal by both parties before the hearing under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because both the appellant and the appellee jointly withdrew the lawsuit before the hearing. The appellant, Media Trade s.r.l., had challenged the lower court's finding of an employment relationship and the dismissal's invalidity, while the appellee, Francesco Cuoccio, resisted the withdrawal. The court ruled that this joint withdrawal, formally submitted prior to the chamber meeting, legally terminated the proceedings under the relevant civil procedure articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the parties jointly withdraw the suit before the hearing, thereby terminating the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
resentata e difesa dall’Avvocato ANDREA DEDONI;-ricorrente-controCUOCCIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO NICOLA- controricorrente–avverso la sentenza n. 67/2025 della Corte di Appello di Bari, pubblicata in data20.03.2025, N.R.G. 513/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consiglieredott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.Numero registro generale 9533/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14166/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Il Tribunale di Bari ha rigettato le domande proposte da Francesco Cuoccio,volte ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato con Media Trade s.r.l., previo accertamento della nullità dei contrattidi collaborazione intercorsi con la suddetta società dal 2011 al 2016, nonché lacondanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributivematurate e alla regolarizzazione contributiva e previdenziale e allareintegrazione nella posizione funzionale ricoperta nell’organizzazione aziendaleed il risarcimento del danno conseguente, previa declaratoria di inefficacia,nullità ed illegittimità del recesso datoriale intimato con deorrenza dal31.5.2016.2.
La Corte di Appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello n.514/2023 proposto da Francesco Cuoccio; in accoglimento dell’appello n.513/2023 proposto da Francesco Cuoccio, ha accertato che il medesimo haprestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società appellatadal 2.9.2011 al 31.5.2016, con mansioni di operatore telefonico e coninquadramento nel terzo livello del CCNL per gli operatori di imprese diTelecomunicazioni, ha condannato la società appellata alla regolarizzazione delrapporto di lavoro sul piano contributivo e assicurativo nonché al pagamento infavore della controparte delle differenze retributive e del TFR rispettivamentequantificate in € 98.747,25 ed in € 6998,34 al lordo delle ritenute, oltrerivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sinoal soddisfo, detratti gli importi effettivamente percepiti nel corso del rapporto dilavoro; ha inoltre dichiarato l’inefficacia del recesso datoriale, intimato condecorrenza dal 31.5.2016, ha ordinato alla società appellata di reintegrare illavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e l’ha condannata alrisarcimento del danno mediante il pagamento di un’indennità commisurataall’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sinoa quella dell’effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali per il medesimo periodo.Numero registro generale 9533/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14166/2026Data pubblicazione 14/05/20263.
Avverso tale sentenza Media Trade s.r.l. ha proposto ricorso percassazione sulla base di sette motivi.4. Francesco Cuoccio ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, congiuntamente sottoscritta dalprocuratore della società ricorrente munito di procura speciale e dalcontroricorrente e depositata in data 25.2.2026, è stata ritualmente formulataai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto è intervenuta prima dell’adunanzacamerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.).2. Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.3.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4,cod. proc. civ.4. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 202, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 9533/2025Numero sezionale 1239/2026Numero di raccolta generale 14166/2026Data pubblicazione 14/05/2026